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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17883 - pubb. 07/09/2017.

Privilegio per spese di giustizia al creditore istante per la dichiarazione di fallimento


Cassazione civile, sez. I, 23 Dicembre 2016, n. 26949. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Fallimento - Spese giudiziali civili - Privilegio per spese di giustizia - Riconoscimento al creditore istante per la dichiarazione di fallimento - Legittimità


Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. nonchè 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale. (massima ufficiale)

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