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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17849 - pubb. 01/07/2010.

Diritto dei creditori ipotecari di conseguire la distribuzione prima ed indipendentemente dalla ripartizione dell'attivo fallimentare


Cassazione civile, sez. I, 02 Febbraio 1978, n. 458. Est. Gualtieri.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Distribuzione della somma ricavata - Vendita di immobili oggetto di ipoteca o di privilegio speciale - Distribuzione del ricavato - Criteri - Diritto dei creditori ipotecari o privilegiati di conseguimento di tale somma prima della ripartizione dell'attivo fallimentare - Sussistenza - Esclusione


Il principio, evincibile dagli artt 54, 107 e 109 della legge fallimentare, in base al quale la somma ricavata dalla vendita di immobili, oggetto di ipoteca o privilegio speciale, va distribuita fra i creditori muniti di detta garanzia o privilegio, separatamente dai proventi delle altre attivita fallimentari, e con deduzione delle sole spese e compensi concernenti l'amministrazione, l'espropriazione e la vendita degli immobili stessi, non si traduce nel diritto dei predetti creditori di conseguire quella distribuzione prima ed indipendentemente dalla ripartizione dell'attivo fallimentare. Anche in tale ipotesi, pertanto, trovano applicazione le norme concorsuali sulla ripartizione totale o parziale, e sui poteri del giudice delegato in ordine alla fissazione dei tempi e delle modalita della medesima. (massima ufficiale)