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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17846 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 07 Marzo 1986, n. 1547. Est. Tilocca.

Fallimento - Formazione dello stato passivo - Revocazione dei crediti ammessi - Accantonamento in via cautelare delle somme spettanti al creditore - Competenza


In Sede di procedura fallimentare, la Competenza a statuire lo accantonamento - in via cautelare - delle somme spettanti ad un creditore, contro la cui ammissione al passivo sia stata proposta istanza di revocazione, è riservata dall'art. 102, comma quarto, legge fallimentare al giudice di detto giudizio, e non al giudice delegato al fallimento (ancorché le due funzioni si cumulino nella persona dello stesso magistrato), restando affidato al secondo il compito di adottare nel decreto approvativo del piano di riparto, le Disposizioni esecutive dell'accantonamento, se già disposto. (massima ufficiale)