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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17843 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 12 Aprile 1996, n. 3470. Est. Rovelli.

Fallimento - Ripartizioni parziali - Accantonamento - Relativo decreto del giudice delegato - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità


I decreti con i quali il giudice delegato determina le percentuali di accantonamento nelle ripartizioni parziali a norma dell'art. 113 legge fallimentare sono sempre impugnabili col reclamo al tribunale fallimentare, ma non sono successibili di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., a meno che, per la deviazione dal loro schema tipico, abbiano determinato lesione, in via definitiva, di un diritto soggettivo di uno dei soggetti implicati. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Nicola LIPARI Presidente

" Alberto PIGNATARO Consigliere

" Luigi ROVELLI Rel. "

" Mario CICALA "

" Luigi MACIOCE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ILVA DISTRIBUZIONI ITALIA SRL, fusa per incorporazione con la SIDERCOMIT, SIDERURGICA COMMERCIALE ITALIA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PORPORA 9, presso l'Avvocato BRUNO GUARDASCIONE, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati GIORGIO RICCARDO BOJARDI, PAOLO FERRARI, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

FALL DUINA TUBI;

Intimato

avverso il provvedimento del Tribunale di Milano, depositato il 27-01-95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19-12-95 dal Consigliere Relatore Dott. Luigi ROVELLI;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Bojardi, che chiede l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonaiuto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

FATTO

La soc. ILVA Distribuzioni Italia s.r.l. (risultante dalla fusione con Sidercomite e Siderurgica Commerciale) è stata ammessa, in via chirografaria, al passivo del fallimento della Duina Tubi S.p.A. per l'importo di L. 47.295.197.189.

In occasione del primo riporto parziale il Curatore del fallimento ha accantonato, ai sensi dell'art. 113 L.F., il 10 per cento delle somme da ripartire. Nei successivi riporti parziali, non ha mai considerato che la somma pari al 10 per cento accantonata nei precedenti riporti parziali potesse essere ripartita, ed ha ulteriormente trattenuto il dieci per cento della somma disponibile, accantonandola. In data 31.10.1994 la s.r.l. ILVA ha presentato reclamo, avanti al G.D., contro la proposta del curatore, sostenendo che l'art. 113 stabilisce solamente che i riporti parziali non possono superare il 90 per cento delle somme da ripartire, ma non che la percentuale in precedenza accantonata non rientra fra le somme ripartibili nei successivi riporti parziali. Il Giudice delegato ha respinto il reclamo. La Soc. ILVA ha impugnato il decreto, ex art. 26 L.F., avanti al Tribunale di Milano, che lo ha rigettato con decreto depositato il 27.1.1995 e comunicato il 30.1.1995. Riteneva il Tribunale corretta l'interpretazione secondo cui il 10% della somma da ripartire in ciascun riporto parziale possa essere ripartito solo con il riporto finale; e sussistenti inoltre ragioni di opportunità, posto che "Il Curatore ha apportato una consistente riduzione agli accantonamenti con specifiche imputazioni, rafforzando in tal modo la necessità dell'accantonamento ex art. 113".

Avverso detto decreto la "ILVA Distribuzioni" ha proposto ricorso straordinario per cassazione, in base a due motivi di ricorsi. La Curatela intimata non ha svolto attività processuale.

DIRITTO

Con il primo motivo, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente assume l'apoditticità dell'asserzione secondo cui la tesi che la percentuale del 10% accantonata in ciascun riporto parziale possa essere ripartita solo con il riporto finale, ha fondamento normativo, e la contraddittorietà del riferimento a ragioni di opportunità, se l'accantonamento è obbligatorio.

Con il secondo motivo, denunziandosi violazione degli artt. 34, 110 e 113 L.F., si rileva che somme disponibili per il riporto sono dunque tutte le somme riscosse detratte quelle necessarie per le spese del giudizio, di amministrazione e quelle occorrenti per la procedura, e che pertanto il calcolo della percentuale da accantonare sui riporti successivi al primo, deve essere effettuato su tutte le somme riscosse e depositate, con detrazione di quelle citate (ex artt. 34 e 110 L.F.), ma inclusa la somma pari alla percentuale del 10% accantonata nel precedente riporto.

Il ricorso si palesa inammissibile alla stregua delle osservazioni che seguono.

Va premesso che imprescindibile condizione per l'esercizio del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso provvedimenti giuridici diversi dalla sentenza e la loro natura giurisdizionale, e la presenza, nel loro contenuto, dei caratteri della decisorietà e della definitività. Come è stato rilevato (Cass. n. 6220-1986) dette ultime condizioni consistono, quanto alla difinitività, nella mancanza di rimedi diversi, unita alla attitudine del provvedimento a pregiudicare, con l'efficacia propria del giudicato, quegli stessi diritti. Le due condizioni debbono coesistere, nel senso che, pur essendo necessaria la prima condizione, attinente al contenuto, detto contenuto deve anche essere espressione di un potere giurisdizionale esercitato con carattere vincolante rispetto all'oggetto della pronunzia, in modo da garantirne l'efficacia di giudicato sui diritti, ex art. 2909.cc. Ed è della regolamentazione della specifica materia che debbono trarsi gli "indici rilevanti" sia per identificare la "sostanza contenziosa" della controversia (pur nella "forma volontaria" attribuita dalla legge al procedimento), sia per rilevare l'effetto di giudicato della pronunzia.

Ora, l'art. 113 L.F. pone la regola che il giudice delegato non può distribuire, nei riportati parziali, più del 90 per cento delle "somme da ripartire". Queste sono le somme ricavate dal Curatore ed incassate, depurate delle somme occorrenti per la procedura (mentre le spese "di massa" future, vanno comunque trattenute ai sensi del n. 4, del medesimo art. 113). La legge si limita, in tal modo, a stabilire il livello "minimo" dell'ammontare della quota indisponibile in sede del riporto parziale, restando affidata agli organi della procedura, (e, in particolare al giudice delegato, su proposta del curatore) la concreta determinazione della quota indisponibile, in relazione alle esigenze del procedimento. La concreta determinazione della quota da accantonarsi, - in presenza, da un lato, della direttiva che si ricava dall'art. 110 L.F., di ridurre al minimo i tempi di attesa dei creditori, dall'altro, della disciplina, ricavabile dall'art. 112, sul concorso dei crediti per i quali, al momento del riporto parziale, siano in corso procedure contenziose relative alla loro ammissione - dovrà tener conto, secondo prudenziale valutazione, dell'ammontare dei crediti in contestazione (per i quali non sia intervenuta l'ammissione provvisoria di cui al III comma dell'art. 99) e dell'ulteriore eventualità che, in sede di opposizione, possa essere riconosciuto titolo prelatizio a creditori ammessi in chirografo. Nell'ambito della determinazione dell'accantonamento in misura superiore al 10 per cento non v'è dubbio che al giudice delegato spetti un potere discrezionale, ancorché non libero, dovendo proporzionarsi alle esigenze del procedimento. Dal sistema della legge, si ricava altresì che la quota trattenuta in occasione di una ripartizione parziale non può essere distribuita in successivo riporto parziale, e che la quota indisponibile non potrà, per preventiva valutazione di legge, in alcun caso essere inferiore al dieci per cento delle somme fino a quel momento resesi disponibili per il riparto fra i creditori concorsuali, nel corso della procedura. E in effetti la norma fa divieto al giudice delegato di distribuire più del novanta per cento delle somme riscosse e depurate (come sopra avvertito) della spese necessarie per la procedura e l'amministrazione; talché ciò che eccede il novanta per cento (o quella minor percentuale fissata per ciascun riporto) è sottratto ad ulteriori riporti parziali, e resta riservato a quello finale.

La concreta determinazione della percentuale di accantonamento viene disposta (come si desume dallo stesso art. 113 in relazione all'art. 25 II comma L.F.) con decreto del giudice delegato, nel rispetto dei limiti di legge e dei criteri di opportunità che si sono sopra delineati. Tale provvedimento ha funzione meramente ricognitiva e preparatoria rispetto alla redazione del piano di riparto parziale; la Misura dell'accantonamento ha funzione cautelare e il decreto inoltre non ha alcuna portata decisoria sulle posizioni dei creditori che soltanto nel piano di riparto finale troveranno il loro regolamento definitivo (v. Cass. n. 5258-1992). Il diritto di credito ed il diritto al riparto del creditore ammesso, in tale sede, non vengono in considerazione nella loro veste di diritti soggettivi perfetti, ma, per il riconoscimento del potere discrezionale (in concreto esercitato nella vicenda di causa) degli organi della procedura di determinare, in via provvisoria, la misura percentuale di soddisfabilità, affievoliscono di fronte alle esigenze del procedimento, salvo a riaquistare la pienezza di diritto soggettivo in sede di riporto finale. Pertanto, gli anzidetti decreti del giudice delegato saranno sempre impugnabili con reclamo al Tribunale fallimentare, ma non suscettibili di ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 della Costituzione (a meno che, per la deviazione del loro schema tipico, abbiano determinato lesione, in via definitiva, di un diritto soggettivo di uno dei soggetti implicati).

Non v'è luogo a pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese. Roma lì 19.12.1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 APRILE 1996