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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17842 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 19 Marzo 1997. Est. Vitrone.

Fallimento - Presentazione del titolo - Riserva del creditore di depositarlo successivamente all'approvazione dello stato passivo - Ripartizioni parziali - Ammissibilità dei predetti crediti - Pagamento in sede di riparto finale - Condizioni - Presentazione del titolo - Necessità


Dalla disposizione del n. 2 dell'art. 113 legge fall. - secondo cui i creditori che si siano riservati di presentare il titolo del proprio credito non sono esclusi dalle ripartizioni parziali, ma la loro quota viene accantonata sino alla ripartizione finale, fermo restando che in tale sede il pagamento del credito nella percentuale spettante resta subordinata alla presentazione del titolo - si desume che i crediti risultanti da documentazione che il creditore si riservi di depositare successivamente all'approvazione dello stato passivo non possono essere esclusi, in quanto la produzione della documentazione giustificativa è necessaria solo all'atto della ripartizione finale dell'attivo fallimentare. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio SENSALE - Presidente -

Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -

Dott. Antonio CATALANO - Consigliere -

Dott. Ugo VITRONE - Rel. Consigliere -

Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CALABRESE GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BELSIANA 71, presso l'avvocato G. DELL'ERBA, rappresentata e difesa dall'avvocato GALLUCCIO MEZIO FRANCESCO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO VANNUCCI LEA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 804/94 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 07/06/94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/96 dal Relatore Consigliere Dott. Ugo VITRONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22 luglio 1985 Calabrese Giovanna proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di Vannucci Lea sostenendo che erroneamente il suo credito era stato ammesso in via chirografaria per un importo di L. 37.366.672, mentre essa aveva chiesto l'ammissione in via privilegiata per L. 112.329.072 e in via chirografaria per L. 23.252.135, depositando idonea documentazione dalla quale risultava sia l'esatto importo delle proprie ragioni creditorie, sia la spettanza del privilegio accordato alle imprese artigiane.

Con sentenza del 6 ottobre 1988, affissa il 16 giugno 1989 il Tribunale di Pistoia accoglieva l'opposizione limitatamente al riconoscimento del privilegio dedotto dalla opponente, confermando nel resto le statuizioni del giudice delegato. la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 8 aprile - 7 giugno 1994, confermava integralmente la decisione impugnata.

Osservava la Corte che esattamente il primo giudice aveva escluso il credito chirografario di L. 23.252.135, risultante da titoli cambiari consegnati alla Vannucci e da lei girati ad un istituto di credito, poiché il mancato deposito dei titoli escludeva che la opponente potesse esercitare l'azione causale, e la verifica degli atti processuali confermava che i titoli non erano mai stati depositati, non essendovene traccia alcuna nel fascicolo di parte. Quanto, poi, ai denunciati errori di calcolo che avevano condotto all'ammissione al passivo della minor somma di L. 37.366.672 in luogo del maggior importo richiesto di l.. 112.329.072, non solo doveva condividersi l'omesso riconoscimento del credito di Lire 13.350.000 per asserite forniture effettuate "in nero", poiché la circostanza era stata affermata dal solo figlio della Calabrese ma era smentita dalle deposizioni degli altri testimoni. Inoltre, nessun rilievo probatorio poteva essere attribuito alle risultanze del processo penale cui erano state sottoposte la Calabrese e la Vannucci in concorso tra loro per violazione dell'art.1, co. 2 , n. 1) e n. 2) della legge 7 agosto 1982, n. 516, (omessa fatturazione e annotazione nelle scritture contabili di cessioni di beni), poiché nella sentenza di condanna non era contenuto alcun riferimento specifico a forniture per un importo corrispondente a quello indicato dalla opponente, facendosi menzione solo della irregolare fatturazione relativa a 1914 copriletto, la cui cessione sarebbe stata accertata unicamente sulla base delle ripetute confessioni della imputata. Infine le cambiali per L. 45.300.000 consegnate in pagamento dalla Vannucci alla Calabrese erano state girate successivamente alla Banca Toscana, la quale si era insinuata al passivo del fallimento per il predetto credito, che non poteva perciò non essere detratto dall'importo complessivo dedotto dalla Calabrese ai fini dell'ammissione al passivo. Contro la sentenza ricorre per cassazione Calabrese Giovanna con due motivi.

Non ha presentato difese il Fallimento di Vannucci Lea.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata preliminarmente l'inefficacia per tardività della rinuncia agli atti del giudizio depositata dalla ricorrente il 10 dicembre 1996, e cioè dopo la deliberazione della decisione, avvenuta all'udienza del 3 dicembre 1996.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 654 cod. proc. pen. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente esclusa la portata vincolante del giudicato penale di condanna di essa Calabrese, in concorso con la Vannucci, per omessa fatturazione dei copriletto forniti dalla prima e acquistati dalla seconda. Sostiene al riguardo che era stato depositato in atti il contratto al quale risultava il prezzo unitario di ciascun copriletto (L.70.000) e una fattura dalla quale risultava un sottofatturazione di L..40.000 in luogo del prezzo convenuto per 1.081 copriletto; vi era inoltre una dichiarazione della Vannucci dalla quale risultava che aveva ricevuto 558 copriletto senza emissione di alcuna fattura; dagli atti emergeva, infine la prova degli acconti ricevuti dalla ditta fornitrice: tali elementi erano stati trascurati dal giudice di merito il quale, sia pure con l'ausilio di una consulenza tecnica contabile, sarebbe potuto pervenire agevolmente alla determinazione del credito di essa ricorrente.

La censura non appare meritevole di accoglimento poiché, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che dal giudicato di condanna risulta unicamente, con efficacia vincolante nel giudizio civile di opposizione allo stato passivo, che la ricorrente ha fornito alcuni copriletto alla ditta fallita dichiarando un prezzo inferiore a quello praticato a fini di elusione fiscale.

Ai fini dell'ammissione al passivo, infatti, la creditrice insoddisfatta non può limitarsi a dimostrare l'esistenza del proprio credito, ma deve altresì provare il suo ammontare, e, per quanto concerne tale prova, la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e sufficientemente argomentata, ha ritenuto che dalla compiuta istruzione non era possibile trarre elementi sufficienti per la determinazione del credito della Calabrese, poiché l'ammontare delle forniture sottofatturate o non fatturate, indicato in L. 13.350.000, risultava precisato solo dal figlio della ricorrente, la cui deposizione tuttavia non poteva essere considerata prova convincente in quanto smentita dalle altre deposizioni testimoniali raccolte, mentre nella sentenza penale di condanna risultava solo l'esistenza del credito ma non vi era alcun riferimento specifico a forniture effettuate per un importo corrispondente all'importo vantato per tale titolo dalla Calabrese. E, poiché non vengano formulate specifiche censure contro le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, ma sotto il pretesto della denuncia del vizio di motivazione insufficiente, si sollecita in realtà un rinnovato esame della prove acquisite al fine di pervenire a una diversa decisione della controversia, le censure esposte col motivo di ricorso in esame non possono trovare accoglimento tenuto conto dei limiti che caratterizzano il giudizio di legittimità.

Col secondo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 95 l. fall. in relazione all'art.360, n. 3, cod. proc. civ., e si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente negato l'ammissione con riserva del credito di L. 23.252.135, risultante da titoli cambiari scaduti e scontati presso un istituto di credito, mai contestato dalla debitrice, poiché la relativa documentazione non era stata depositata solo in relazione alla limitatezza dei tempi del provvedimento di verifica, ed era attualmente in possesso di essa ricorrente.

La censura merita accoglimento poiché i crediti risultanti da documentazione che il creditore si riservi di depositare successivamente all'approvazione dello stato passivo non possono essere esclusi, in quanto la produzione della documentazione giustificativa è necessaria solo all'atto della ripartizione finale dell'attivo fallimentare, come può desumersi dall'art. 113, n. 2, l. fall.; secondo cui creditori che sia siano riservati di presentare il titolo del proprio credito non sono esclusi dalle ripartizioni parziali, ma la loro quota viene solo accantonata sono alla riparazione finale, salvo restando che in tale sede il pagamento del credito nella percentuale spettante resta subordinato alla presentazione del titolo.

In conclusione, perciò, il ricorso merita accoglimento limitatamente al secondo motivo e pertanto, previo rigetto del primo, la sentenza impugnata dev'essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dev'essere ordinata, in parziale riforma della sentenza appellata, l'ammissione al passivo con riserva, in via chirografaria, del credito di L..23.252.135.

Le spese dell'intero giudizio restano interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e, pronunziando nel merito, dispone l'ammissione con riserva in via chirografaria del credito di L. 23.252.136 in favore di Calabrese Giovanna al passivo del fallimento di Vannucci Lea, confermando per quant'altro la decisione impugnata. Dispone la compensazione totale delle spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1996.