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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17838 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 26 Settembre 2003, n. 14330. Est. Cappuccio.

Provvedimenti in materia fallimentare - Decreto del Tribunale su reclamo in materia di ripartizione dell'attivo - Questioni relative agli accantonamenti - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione


Il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti del giudice delegato in materia di ripartizione dell'attivo, è inammissibile quando abbia ad oggetto questioni relative all'ammontare delle somme accantonate, dal momento che l'accantonamento non incide su un diritto soggettivo, e la relativa statuizione è quindi priva del requisito della decisorietà. (massima ufficiale)

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