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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17836 - pubb. 01/07/2010.

Accantonamenti di somme e ricorso per cassazione


Cassazione civile, sez. I, 02 Febbraio 2006, n. 2329. Est. De Chiara.

Fallimento - Ripartizione parziale - Previsione di accantonamenti - Decreto del tribunale su reclamo, "in parte qua", avverso il decreto di esecutività - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione


Il decreto emesso dal tribunale fallimentare sul reclamo avverso il decreto con cui il giudice delegato dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, nella parte in cui dispone accantonamenti di somme, non può essere impugnato per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., atteso che le somme sottratte alla ripartizione non vengono definitivamente negate al creditore reclamante (ancorché garantito da ipoteca), o attribuite ad altri, ma soltanto ne è rinviata la distribuzione al piano di riparto finale, sicché la relativa statuizione ha carattere meramente ordinatorio. (massima ufficiale)

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