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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17835 - pubb. 01/07/2010.

Pagamento con riserva di ripetizione, da parte del debitore, di somma portata da sentenza esecutiva oggetto di appello


Cassazione civile, sez. I, 15 Aprile 2011, n. 8765. Est. Didone.

Fallimento - Accertamento del passivo - Ammissione con riserva - Pagamento con riserva di ripetizione, da parte del debitore, di somma portata da sentenza esecutiva oggetto di appello - Successivo fallimento del creditore - Riassunzione del giudizio di appello nei confronti del curatore - Domanda di ammissione al passivo del credito restitutorio, in prededuzione e con riserva - Diniego di ammissione al passivo - Opposizione - Rigetto - Fondamento - Tutela interinale endofallimentare del preteso creditore - Configurabilità - Limiti - Fattispecie


In tema di ammissione al passivo con riserva dei crediti soggetti a condizione, l'art. 55, terzo comma, legge fall., nel prevedere siffatta partecipazione al concorso, è norma eccezionale, che devia dal principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore, e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica a diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione, in tal caso versandosi in ipotesi, non già di mera inesigibilità della pretesa, ma di credito non ancora sorto ed eventuale; ne consegue che se, una parte abbia pagato, con riserva di ripetizione, una determinata somma, in virtù di sentenza di condanna di primo grado esecutiva, riassumendo poi l'appello nei confronti del curatore del creditore, nel frattempo dichiarato fallito, il vantato credito restitutorio - insinuato al passivo - attiene ad una prestazione eseguita e ricevuta a suo tempo nella consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti; le relative esigenze di tutela possono trovare applicazione solo nell'eventuale misura dell'accantonamento prudenziale operato dal curatore, in applicazione analogica dell'art.113 legge fall. che prevede l'accantonamento di somme concernenti un credito eventuale prededucibile, percepite dalla procedura in virtù di sentenza esecutiva, a differenza di quello, meramente concorsuale, che sorgerebbe in capo al ricorrente. (Principio affermato dalla S.C. in sede di conferma del decreto del tribunale di rigetto dell'opposizione allo stato passivo del predetto credito restitutorio, non ammesso al passivo stesso). (massima ufficiale)

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