Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17827 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 29 Aprile 1994, n. 4167. Est. Graziadei.


Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Commissario dell'amministrazione straordinaria - Azione revocatoria ex art. 67 legge fall.re - Esercizio - Preventivo consenso della autorità di vigilanza - Necessità - Esclusione



Il commissario dell'amministrazione straordinaria, in quanto munito degli stessi poteri del commissario della liquidazione coatta amministrativa, in forza del rinvio di cui all'art. 1 del D.L. 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito in legge 3 aprile 1979 n. 95), è direttamente abilitato all'esercizio dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare, senza necessità di preventivo consenso dell'autorità di vigilanza (artt. 203 e 206 della citata legge fallimentare). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Michele CANTILLO Presidente

" Renato SGROI Consigliere

" Giuseppe BORRÈ "

" Alfio FINOCCHIARO "

" Giulio GRAZIADEI Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P.A. ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI A.F.P., in persona del Commissario Ing. Antonio Fumo, elettivamente domiciliata in Roma, largo del Teatro Valle n. 6, presso l'Avv. Michele Roma, difesa dall'Avv. Prof. Gustavo Minervini e dell'Avv. Giuseppe Mirizzi per procura in calce al ricorso;

Ricorrente principale

contro

S.A.S. MA.FER.M., in persona del socio accomandatario Sig. Pasquale Conte, elettivamente domiciliata in Roma, viale Marconi n. 57, presso l'Avv. Francesco Caforio, che, con l'Avv. Francesco Mancini, la difende per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

e contro

S.R.L. (già S.P.A.) ITALTRACTORSUD ITM, in persona del legale rappresentante;

Intimata

nonché sul ricorso proposto da

S.A.S. MA.FER.M., come sopra domiciliata e difesa;

Ricorrente incidentale

contro

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P.A. ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI A.F.P., come sopra domiciliata e difesa;

Controricorrente

e nei confronti di

S.R.L. (già S.P.A) ITALTRACTORSUD ITM, in persona del legale rappresentante;

Intimata

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bari n. 600 del 13 luglio 1990;

udito, all'odierna udienza, il Cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa, nonché il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Giovanni Lo Cascio, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, con il rigetto del primo e l'assorbimento del terzo motivo del ricorso stesso, nonché per il rigetto di quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Amministrazione straordinaria della S.p.a. Acciaierie e Ferriere Pugliesi A.F.P., in persona del Prof. Avv. Giuseppe Ruggiero, coadiutore del Commissario liquidatore Ing. Antonio Fumo, adiva il Tribunale di Bari, per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 67 primo comma n. 2 del r.d. l6 marzo 1942 n. 267, di atti con i quali detta A.F.P., nell'aprile e nel maggio 1982, aveva ceduto alla S.a.s. MA.FER.M. propri crediti verso la S.p.a. Italtractor. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando la MA.FER.M. a restituire la somma di lire 209.809.624, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria.

La soccombente proponeva gravame, contestando la sussistenza dei presupposti per la revocabilità delle indicate cessioni. L'Amministrazione straordinaria, in persona del Commissario Ing. Fumo, si costituiva e chiedeva il rigetto dell'impugnazione. La Corte d'appello di Bari, con sentenza depositata il 13 luglio 1990 e notificata il 16 novembre successivo, rilevava d'ufficio il difetto di legittimazione "ad processum" del Prof. Ruggiero, dichiarando l'improponibilità dell'azione revocatoria e la nullità del giudizio di primo grado.

Premesso che era applicabile l'art. 32 della legge fallimentare (in quanto richiamato, per la liquidazione coatta amministrativa, dall'art. 199 della stessa legge, a sua volta richiamato, per l'amministrazione straordinaria, dall'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979 n. 95), la Corte di Bari considerava che il Prof. Ruggiero aveva promosso la causa in forza di delega conferitagli dall'Ing. Fumo, con scrittura privata (autenticata) del 7 ottobre 1983, per tutte le controversie giudiziali, e riteneva che tale delega non era valida, per inosservanza del primo comma del menzionato art. 32, il quale consente la trasmissione ad altri delle attribuzioni proprie dell'organo di gestione della procedura concorsuale con esclusivo riferimento a singole operazioni.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso, in via principale, l'Amministrazione straordinaria della A.F.P., in persona del Commissario, formulando quattro motivi.

La MA.FER.M., cui l'impugnazione avversaria è stata notificata il 9 gennaio 1991, ha replicato con controricorso ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale condizionato, sulla base di due censure. La ricorrente principale ha presentato controricorso e poi memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Il primo motivo del ricorso incidentale, sollevando una questione di natura pregiudiziale, va esaminato con precedenza, prescindendosi dalla condizione apposta al ricorso stesso.

La MA.FER.M. denuncia la "nullità della costituzione in giudizio", anche nella presente sede, del Commissario dell'Amministrazione straordinaria, perché il provvedimento autorizzatorio, reso dal Ministro dell'industria con decreto del 20 settembre 1983, non è stato a suo tempo indicato e prodotto, e perché, comunque, tale provvedimento era inefficace in ragione della genericità del suo oggetto (mancando della specificazione della controversia e della fase del relativo processo cui l'autorizzazione si riferiva).

Il motivo è infondato.

L'art. 25 n. 6 della legge fallimentare, ai sensi del quale il curatore deve munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato per promuovere giudizi, e, quindi, anche per esperire l'azione revocatoria, non trova applicazione nei riguardi del commissario dell'amministrazione straordinaria; questi ha gli stessi poteri del commissario della liquidazione coatta amministrativa (in forza del rinvio del citato art. 1 del d.l. n. 26 del 1979, convertito in legge n. 95 del 1979), e, pertanto, è direttamente abilitato all'esercizio delle revocatorie (art. 203 secondo comma della legge fallimentare), mentre abbisogna del preventivo consenso dell'autorità di vigilanza solo per gli atti tassativamente previsti (art. 206 della legge medesima).

Nella concreta vicenda l'iniziativa del Commissario dell'Amministrazione della A.F.P. è pacificamente rimasta circoscritta all'istanza di revoca di atti di disposizione patrimoniale posti in essere da detta Società, di modo che non esigeva l'autorizzazione del Ministro. Rimane di conseguenza inconferente stabilire se tale autorizzazione fosse desumibile dal decreto del settembre 1983.

Il ricorso principale, rivolto a contestare la declaratoria d'improponibilità dell'azione revocatoria, muove alla sentenza impugnata le seguenti critiche.

Con il terzo ed il quarto motivo si osserva che il coadiutore del commissario può svolgere anche attività di tipo sostitutivo, non soltanto integrativo, rispetto a quella del commissario stesso, e si afferma che la Corte di Bari, in esito ad una interpretazione della scrittura del 7 ottobre 1983 conforme ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., avrebbe dovuto qualificare il Prof. Ruggiero come coadiutore dell'Ing. Fumo, così riconoscendogli, ai sensi del secondo comma dell'art. 32 della legge fallimentare, la legittimazione alla revocatoria.

Con il primo motivo, logicamente subordinato, si sostiene che l'eventuale difetto di legittimazione del Ruggiero non era rilevabile d'ufficio dal Giudice d'appello, per preclusione discendente da giudicato interno.

Con il secondo motivo, di natura ulteriormente subordinata, si deduce che il suddetto difetto di legittimazione, ancorché in ipotesi sussistente e riscontrabile in fase d'impugnazione, era da ritenersi superato per effetto di sopravvenuta ratifica dell'operato del Ruggiero da parte del Fumo all'atto della costituzione di quest'ultimo nel procedimento di secondo grado.

Il ricorso principale è fondato quanto al secondo motivo. L'azione revocatoria, come si è visto, rientra fra le specifiche e personali attribuzioni del commissario dell'amministrazione straordinaria.

Nel caso in esame l'azione è stata proposta dal Prof. Ruggiero, nella dichiarata veste di coadiutore, (anziché dall'Ing. Fumo, commissario. L'uno, dunque, ha agito in nome e per conto dell'Amministrazione della A.F.P., al posto dell'altro. Non è quindi influente accertare se tale veste spettasse effettivamente al Ruggiero, e nemmeno stabilire, in via generale, se il coadiutore, oltre ad affiancare il commissario con il suo apporto professionale e tecnico, possa anche sostituirlo in singole incombenze inerenti ad una determinata funzione, atteso che, nella fattispecie, il Ruggiero, agendo da solo davanti al Tribunale, non ha collaborato con il Fumo, ma ha integralmente ed esaustivamente esercitato le sue attribuzioni in tema di revocatoria, nel presupposto della titolarità di esse. Trattandosi di sostituzione nel potere di rappresentare in giudizio l'Amministrazione straordinario si appalesa corretta la pronuncia impugnata, ove ha ritenuto necessaria una delega del sostituito al sostituto, e parimenti corretto il corollario della invalidità, per violazione dell'art. 32 primo comma della legge fallimentare, di delega di portata non speciale.

Peraltro, la rilevabilità d'ufficio, in sede di gravame, di detta assenza di un valido mandato, e quindi della carenza in capo al Ruggiero della legittimazione al processo di primo grado, era subordinata alla duplice condizione che non si fosse formato, sulla questione, un giudicato esplicito od implicito, e che tale carenza, oltre che presente al momento dell'instaurazione del rapporto processuale di secondo grado, fosse anche persistente al momento della decisione.

Alla stregua di un esame diretto degli atti di causa (consentito dalla natura del problema in discussione), si deve ritenere sussistente la prima, non la seconda delle indicate condizioni. Quanto alla esclusione di un giudicato interno, ostativo alla riscontrabilità del difetto di legittimazione "ad processum", va osservato che il Tribunale non si è pronunciato sul punto, ma ha accolto la domanda revocatoria, nel sottinteso presupposto dell'esistenza di detta legittimazione, e che, pertanto, quel giudicato avrebbe potuto formarsi soltanto implicitamente, per effetto della definitività della statuizione nel merito o di una parte di essa; situazione non verificatasi, poiché il gravame della Società soccombente ha investito "in toto" la sfavorevole sentenza del Tribunale, così riaprendo l'intero dibattito (v. Cass. n. 5642 del 16 novembre 1985, n. 1493 del 22 aprile 1977, n. 920 del 6 aprile 1966). Con riguardo alla seconda condizione, si ricorda, in adesione ad univoca giurisprudenza di questa Corte (v. sentt. n. 1186 del 6 febbraio 1987, n. 2148 del 26 marzo 1983, n. 5220 del 10 settembre 1980, n. 1567 dell'8 marzo 1980, n. 4111 del 9 dicembre 1974), che la mancanza di "legitimatio ad processum", presente quando la parte in senso processuale non abbia il potere di stare in giudizio in nome e nell'interesse della parte in senso sostanziale, è sanata, anche in fase d'impugnazione e con efficacia retroattiva, con la sola salvezza di eventuali decadenze nel frattempo determinatesi, ove si costituisca direttamente detta parte rappresentata, facendo proprio, e quindi tacitamente ratificando, l'operato del "falsus procurator". Il riportato principio discende da irrinunciabili esigenze di economia processuale, che trovano del resto puntuale applicazione, proprio in tema di emendabilità del vizio di rappresentanza, nelle previsioni dell'art. 182 cod. proc. civ. (richiamate per il processo d'appello dall'art. 359 cod. proc. civ.), e, inoltre, si armonizza con le regole dettate dall'art. 1399 cod. civ. in ordine alla ratificabilità, anche per comportamenti concludenti del "dominus", dell'atto negoziale del rappresentante senza poteri. Uniformandosi al suddetto principio, ed altresì tenendo conto che il potere-dovere di rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione processuale non può non implicare analogo potere-dovere anche con riguardo alle circostanze eventualmente impediteve (v. sent. n. 1567 del 1980, già citata), la Corte di Bari, dopo aver dato atto che l'Amministrazione straordinaria, costituitasi in persona del Commissario Ing. Fumo, aveva sollecitato il rigetto dell'impugnazione avversaria e la conferma della decisione del Tribunale, avrebbe dovuto riconoscere il sopravvenuto emendamento, sulla scorta di ratifica con effetto "ex tunc", del vizio afferente all'attività processuale in precedenza svolta dal Prof. Ruggiero. L'accoglimento dell'impugnazione principale, sia pure parziale, esige l'esame anche del secondo motivo del ricorso incidentale condizionato.

La MA.FER.M., con tale censura, addebita alla Corte di Bari di non aver vagliato la consistenza del proprio atto di gravame, ove denunciava il difetto dei requisiti per la revocabilità delle cessioni "ex" art. 67 della legge fallimentare.

Il motivo è inammissibile, perché la mancanza di indagine del Giudice d'appello sul fondamento della domanda revocatoria è stata conseguenziale e doverosa, rispetto al prioritario rilievo dell'improponibilità della domanda stessa, e, quindi, non, può integrare, nemmeno astrattamente, omissione di pronuncia; le relative questioni, ovviamente, riacquistano influenza per effetto dell'annullamento della declaratoria d'improponibilità e potranno essere riproposte in prosieguo di causa.

In conclusione, con l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, nonché la reiezione od inammissibilità di tutte le altre doglianze, si deve cassare la sentenza impugnata, affinché, in sede di rinvio, si statuisca sul merito dell'appello della MA.FER.M.. Al Giudice di rinvio che si designa in altra Sezione della Corte d'appello di Bari, si affida anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta gli altri motivi di tale ricorso, nonché il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara inammissibile il secondo motivo di esso; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari. Roma, 14 gennaio 1994