Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1782 - pubb. 13/07/2009

Appello alla sentenza del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative e forma dell’impugnazione

Tribunale Saluzzo, 27 Maggio 2008. Est. Toscano.


Processo civile – Opposizione a sanzione amministrativa – Impugnazione della sentenza del giudice di pace – Modalità – Applicazione del procedimento avanti il tribunale – Ammissibilità.



In seguito alle modifiche introdotte all’art. 23 della legge 689/1981 ad opera dell’art. 26, comma 1, lett b) del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che hanno espressamente previsto la possibilità di appellare le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative ed altresì a seguito delle modifiche introdotte con la legge istitutiva del giudice unico di primo grado, si deve ritenere che il giudizio di appello possa essere introdotto nei modi e nei termini previsti per il processo avanti il tribunale; ai fini della inammissibilità del gravame, è quindi ininfluente la scelta dell’atto di citazione o del ricorso, dovendosi, invece, fare esclusivo riferimento al rispetto delle forme, dei tempi e dei modi propri della forma di impugnazione prescelta dalla parte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi


Massimario, art. 342 c.p.c.


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