Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17787 - pubb. 02/08/2017

Refusione di spese, errore materiale e procedimento di correzione

Tribunale Massa, 21 Febbraio 2017. .


Sentenze e ordinanze - Casi di correzione - Ammissibilità del procedimento di cui all'articolo 287 c.p.c. per il caso di erronea indicazione della parte soccombente nel capo della pronuncia di condanna alla refusione delle spese di lite - Esclusione della necessità di ricorrere al gravame



E’ ravvisabile un errore emendabile, che affligge il capo di condanna alla refusione delle spese di lite, allorché il dictum giudiziale è ricostruibile negli stessi termini, tanto attingendo alla parte motivazionale, quanto al dispositivo del decreto, in merito alla effettiva identità della parte soccombente.
In particolare, quando dalla parte motivazionale e dal dispositivo del decreto promana la volontà del giudice come diretta, da un lato all’accoglimento della tesi prospettata nelle conclusioni di una parte, e dall’altro alla condanna della stessa parte vittoriosa a rifondere le spese di giudizio all’altra parte (le cui conclusioni sono state invece rigettate, ed è perciò parte soccombente), si tratta inequivocabilmente di un errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c., perché la contraddizione è evidente e facilmente spiegabile sub specie di mero errore intervenuto durante la stesura del provvedimento. (Paolo Martini) (Matteo Nerbi) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Paolo Martini – Avvocato e Dottore Commercialista in Carrara, e Matteo Nerbi – Avvocato in Carrara


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