Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17765 - pubb. 28/07/2017

Obbligazioni assunte dall’amministratore e responsabilità parziaria o solidale dei singoli condomini

Cassazione civile, sez. VI, 09 Giugno 2017, n. 14530. Est. Scarpa.


Condominio - Contributi e spese condominiali - Obbligazioni del condominio e del singolo condomino - Rapporti del condomino con il creditore del condomino - Obbligazioni nell’interesse del condominio - Responsabilità dei condomini - Solidarietà - Esclusione - Carattere parziario dell’obbligazione - Sussistenza - Fondamento



In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie. (massima ufficiale)


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