Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17751 - pubb. 26/07/2017

Prosecuzione di contratti pendenti e prededucibilità delle prestazioni pregresse

Cassazione civile, sez. I, 18 Febbraio 2016, n. 3193. Est. Ferro.


Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi -  Contratto pendente al momento dell'apertura della procedura - Facoltà del commissario di scioglimento o di subentro - Finalità - Prosecuzione di precedente somministrazione di servizi - Dichiarazione espressa di subentro - Mancanza - Conseguenze - Prededucibilità del credito relativo alle prestazioni pregresse - Esclusione



Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 - anche alla stregua dell'interpretazione autentica fornitane dall'art. 1 bis del d.l n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 166 del 2008 - prevede la continuazione dei contratti preesistenti all'amministrazione straordinaria unicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno "spatium deliberandi" per l'esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro. Ne consegue che la prosecuzione di una precedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ove non sia stata accompagnata da un'espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e la prededucibilità del relativo credito. (massima ufficiale)


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