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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17747 - pubb. 25/07/2017.

Respinta la richiesta di pagamento in prededuzione ex art. 111-bis: no al ricorso straordinario per cassazione


Cassazione civile, sez. I, 23 Febbraio 2016, n. 3483. Est. Ferro.

Fallimento - Decreto reiettivo del reclamo avverso provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza ex art. 111 bis, comma 3, l.fall. stante la contestazione del relativo credito - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie successiva alle novelle di cui al d.lgs. n. 5 del 206 ed al d.lgs. n. 169 del 2007


Il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento con cui il giudice delegato, a fronte della contestazione del curatore circa l'ammontare del credito vantato, abbia respinto la richiesta di pagamento in prededuzione ex art. 111 bis, comma 3, l.fall., non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di statuizione che, in quanto meramente ricognitiva del difetto dei presupposti per il pagamento invocato, non decide in via definitiva sul diritto del creditore. (massima ufficiale)

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