Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17696 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 15 Febbraio 2016. .


Fallimento - Effetti - Soggetti solidalmente obbligati - Citazione in giudizio - Fallimento di uno dei coobbligati - Sopravvenienza - Conseguenze



L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito e, quindi, l'improcedibilità della domanda proposta, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in "bonis" può proseguire in sede ordinaria. (massima ufficiale)