Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17688 - pubb. 14/07/2017

La rinegoziazione del mutuo ipotecario va annotata ai fini dell’estensione del privilegio ai maggiori interessi

Cassazione civile, sez. I, 28 Settembre 2016, n. 19197. Est. Bisogni.


Fallimento – Ammissione al passivo – Credito da mutuo garantito da ipoteca – Rinegoziato con aumento complessivo degli interessi – Omessa annotazione della rinegoziazione – Privilegio ipotecario sul maggiore importo degli interessi – Esclusione



In caso di rinegoziazione del mutuo, tutte le modifiche del rapporto sono soggette a iscrizione quando incidono sulla porzione del bene assoggettato a vincolo reale e aggredibile a garanzia del credito privilegiato. Gli interessi sono garantiti e collocati al medesimo grado del credito quale accessorio, in ragione della originaria individuazione del credito garantito e delle relative annualità. [Nella fattispecie, il Giudice ha escluso il privilegio ipotecario sul maggior ammontare del mutuo risultante dalla rinegoziazione, in ragione della mancata annotazione della rinegoziazione stessa.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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