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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17648 - pubb. 30/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 28 Settembre 1979. Est. Falletti.

Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Crediti accertati solo nell'an e non anche nel quantum - Ammissione al riparto - Esclusione - Istanza per la sospensione dell'esecutività del piano di riparto in attesa dell'accertamento del quantum - Controversia su diritti soggettivi - Insussistenza - Decisione negativa del giudice delegato - Reclamo - Decisione del tribunale - Impugnabilità per cassazione - Esclusione


I creditori, il cui diritto sia stato giudizialmente accertato solo nell'an e non anche nel quantum, nel caso di fallimento del debitore non possono, data l'illiquidita e l'incertezza dei loro crediti, essere ammessi al riparto neppure con dichiarazioni tardive. Pertanto, l'istanza di tali creditori per la sospensione della esecutivita del piano di riparto in attesa dell'accertamento del quantum dei loro diritti non involge una controversia su diritti soggettivi e cosi non importa che la decisione negativa del giudice delegato abbia effetti decisori su posizioni di diritto soggettivo, con la ulteriore conseguenza che la successiva decisione del tribunale fallimentare sul reclamo dei predetti creditori non e impugnabile in Cassazione a norma dell'art 111 cost. (massima ufficiale)