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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17643 - pubb. 30/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 19 Febbraio 1999, n. 1391. Est. Criscuolo.

Fallimento - Accertamento del passivo - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Conseguenze - Esclusione del creditore tardivo dai riparti anteriori sia alla sua domanda che al provvedimento di ammissione al passivo del suo credito - Portata


Il principio di cui all'art. 112 della legge fallimentare, che esclude il creditore tardivo dai riparti anteriori non solo alla sua domanda di insinuazione ma anche all'ammissione al passivo del suo credito, comporta che il detto creditore assume su di sè il doppio rischio della tardività della domanda e della durata del processo tardivamente iniziato, processo che non blocca i riparti parziali o finali verificatisi nel corso della sua pendenza. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -

Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -

Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere -

Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -

Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

 S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso gli uffici della sede centrale dell'istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati VITTORIO LAI, PASQUALE NAPOLITANO, PASQUALE VARONE, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO NUVE COSTRUZIONI Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso l'avvocato G. CHIATANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CRIMI, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

LIMONCELLI AMILCARE, MARCHIONNA SpA, CONVERTINO COSIMO, MARRA FERNANDO, R.B.L. RIELLO BRUCIATORI LEGNANO SpA, MAROD Srl, EDIL PERRONE, BANCA POPOLARE DI PESCOPAGANO, INPS;

- intimati -

e sul 2^ ricorso n^ 03165/97 proposto da:

R.B.L. RIELLO BRUCIATORI LEGNAGO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANASTASIO II^ 80, presso l'avvocato ADRIANO BARBATO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

INAIL;

- intimato -

avverso il decreto del Tribunale di BRINDISI, depositato il 27/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Barbato, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale o, in subordine l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale con l'assorbimento del secondo motivo;
l'assorbimento del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

Il 30 novembre 1992 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) chiese l'ammissione tardiva di un proprio credito, ammontante a lire 57.394.918 (di cui lire 48.634.855 in via privilegiata), al passivo del fallimento della "Nuve Costruzioni s.r.l", in corso davanti al tribunale di Brindisi. La causa, iscritta a ruolo, fu rinviata all'udienza del 23 maggio 1995 per l'assenza del curatore e poi fu rinviata d'ufficio. Nel frattempo il curatore, con lettera del 4 luglio 1995, comunicò il decreto del giudice delegato in data 20 giugno 1995 di riparto finale dell'attivo.
L'INAIL si oppose a tale piano di riparto, evidenziando la pendenza davanti al giudice delegato del procedimento d'insinuazione tardiva (v. ricorso per cassazione, pag. 3).
Nell'udienza del 10 ottobre 1995 (così anticipata su richiesta dello stesso INAIL, come si legge in ricorso) il credito dell'istituto fu ammesso, fu apportata la variazione conseguente ed il giudice delegato, con ordinanza del 13 ottobre 1995, variò il progetto di riparto ammettendo il medesimo istituto per lire 12.140.078. A tale secondo piano di riparto si oppose il creditore Riello Bruciatori Legnago s.p.a. e il giudice delegato, accolta l'opposizione, ripristinò il primo piano di riparto perché alla data del 22 giugno 1995 non era stato ancora pronunciato alcun provvedimento di ammissione del credito INAIL che, invece, risultava adottato successivamente, cioè il 10 ottobre 1995.
Avverso detto provvedimento l'INAIL propose reclamo in data 30 maggio 1996, ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare, sostenendo che l'avviso del curatore in data 30 aprile 1996 circa il piano di riparto definitivo era stato inviato alla sede INAIL, ufficio legale, e non al procuratore avv. Gentile. Nel merito dedusse la tempestività dell'ammissione tardiva, asserendo che essa poteva avvenire finché non fossero chiuse le operazioni di riparto dell'attivo fallimentare.
Disposta l'integrazione del contraddittorio ne i confronti di tutti i creditori interessati al piano di riparto, il tribunale di Brindisi, sezione fallimentare, con decreto depositato il 27 dicembre 1996, rigettò il reclamo, osservando:
Che la comunicazione del curatore circa il piano definitivo di riparto (escludente il credito dell'istituto) era andata a buon fine perché indirizzata al domicilio eletto, coincidente con la sede dell'avvocatura in Brindisi, della quale l'avv. Gentile era parte organica, sicché il reclamo proposto era da considerare ampiamente fuori dai termini previsti e quindi inammissibile;
Che in ogni caso, pur volendo prescindere da tale profilo (di per sè assorbente), il reclamo medesimo era infondato anche nel merito, in quanto, alla data di deposito del piano di riparto in cancelleria, non era stato ancora pronunziato alcun provvedimento in ordine all'ammissione tardivamente richiesta dall'INAIL, provvedimento emanato soltanto il 10 ottobre 1995;
Che, pertanto, dovendosi fare riferimento, per l'amministrazione delle somme e per la disposizione dei pagamenti, esclusivamente alle annotazioni nello stato passivo fallimentare, ne conseguiva che il credito dell'istituto non poteva essere compreso nel piano di riparto oggetto del reclamo.
Contro il suddetto decreto l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il fallimento NUVE Costruzioni s.r.l. resiste con controricorso. Anche la R.B.L. Riello Bruciatori Legnago s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. Ha poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro il medesimo provvedimento, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo mezzo di cassazione l'INAIL denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 170, primo comma, 737 - 742 bis c.p.c.; 101, primo comma, 94, 110, 112, 117 RD 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c.
Il tribunale di Brindisi avrebbe dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto dal medesimo INAIL contro il decreto emesso dal giudice delegato il 23 marzo - 1^ aprile 1996 (con il quale fu approvato il secondo piano di ripartizione finale dell'attivo del fallimento NUVE Costruzioni s.r.l.), ritenendolo tardivo perché formulato il 29 maggio 1996, mentre il decreto stesso sarebbe stato comunicato il 4 aprile 1996.
La pronunzia sarebbe erronea e viziata nella motivazione. Richiamato il disposto dell'art. 170 c.p.c. , il ricorrente sostiene che, nella specie, la comunicazione del secondo progetto di riparto finale sarebbe stata indirizzata all'ufficio legale dell'INAIL ma non al procuratore costituito, avv. Donato Gentile. Tale comunicazione, quindi, sarebbe stata irrituale ed avrebbe impedito al difensore dell'istituto di averne conoscenza in modo da poter rispettare il termine (brevissimo) per la proposizione del reclamo. Non avrebbe pregio l'argomentazione del tribunale, secondo cui la notificazione sarebbe stata regolare perché il domicilio eletto dall'istituto sarebbe stato coincidente con la sede dell'avvocatura in Brindisi, della quale l'avv. Gentile sarebbe stato parte organica. Invero, come già affermato da questa corte, a quegli uffici - diversamente dagli uffici dell'avvocatura dello Stato - non potrebbe riconoscersi carattere unitario, essendo invece il rapporto professionale regolato individualmente dalla legge forense nonostante l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego tra l'istituto e i suoi legali.
Con il secondo mezzo di cassazione si censura poi il merito del provvedimento impugnato.
Infatti il tribunale avrebbe respinto il reclamo proposto dall'istituto perché alla data di deposito del piano di riparto in cancelleria non era stato ancora pronunziato alcun provvedimento in ordine all'ammissione tardiva richiesta dall'INAIL, provvedimento emanato soltanto il 10 ottobre 1995.
Al riguardo andrebbe osservato che, ai sensi dell'art. 101 L.F., anche dopo il decreto previsto dall'art. 97, fino a che non siano esaurite le ripartizioni dell'attivo, i creditori possono chiedere, con ricorso al giudice delegato, l'ammissione al passivo. Orbene, poiché l'INAIL in data 30 novembre 1992 avrebbe depositato l'istanza d'insinuazione tardiva per l'ammissione del proprio credito, prima quindi del primo progetto di riparto finale datato 20 giugno 1995, il tribunale sarebbe incorso in violazione di legge. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa corte, il termine finale previsto dalla legge per la proposizione dell'insinuazione tardiva di credito va identificato con il momento in cui il giudice delegato approva e rende esecutivo il piano di riparto finale dell'attivo, cristallizzando il contenuto delle obbligazioni del fallimento nei confronti dei creditori e pronunciandosi sulle eventuali questioni insorte al riguardo, senza che si renda necessario il compimento della materiale ripartizione mediante il pagamento. Peraltro la decisione del tribunale risulterebbe anche iniqua, considerando che l'INAIL, mentre era in corso il procedimento instaurato con la domanda di ammissione tardiva (depositata il 30 novembre 1992), avrebbe ottenuto a seguito di reclamo la variazione di tale progetto con l'ammissione parziale del proprio credito, il che sarebbe avvenuto soltanto il 10 ottobre 1995 a causa dell'assenza del curatore nel giudizio instaurato ex art 101 L.F.
Pertanto, se si aderisse alla pronunzia del tribunale, il termine per la proposizione della domanda di ammissione tardiva dovrebbe considerarsi scaduto ogni qualvolta il giudizio introdotto con la domanda stessa, ancorché inoltrata tempestivamente, cioè prima del riparto finale dell'attivo, finisca. coi protrarsi per anni, come nel caso in esame, per il comportamento processuale del curatore. Andrebbe ancora rilevato che la domanda di ammissione tardiva, come dovrebbe desumersi dall'art. 94 L.F., avrebbe efficacia anche sostanziale, facendo retroagire gli effetti della pronuncia alla domanda di ammissione del credito. L'INAIL, dunque, non soltanto avrebbe diritto all'ammissione del proprio credito, ma anche a provvedimenti di salvaguardia dello stesso, cioè alla sospensione della procedura ovvero ad adeguati accantonamenti. Conclusivamente il tribunale di Brindisi avrebbe dovuto riconoscere la validità del progetto di riparto finale dell'attivo in data 10 ottobre 1995, in considerazione del fatto che la domanda di ammissione tardiva era stata depositata il 30 novembre 1992, circa due anni e mezzo prima del primo progetto di riparto.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Come emerge dall'esposizione che precede, il provvedimento impugnato si fonda su una duplice ratio decidendi: secondo la prima il reclamo sarebbe inammissibile, perché tardivo; alla stregua della seconda l'impugnativa risulterebbe, comunque, priva di fondamento nel merito. Orbene, le censure del ricorrente colgono nel segno quanto all'affermata inammissibilità.
Si deve premettere che, nella specie, il provvedimento impugnato ha pronunciato su decreto del giudice delegato in materia di piano di riparto dell'attivo.
Orbene, nel quadro dell'art 26 del RD 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), a seguito dei ripetuti interventi della Corte costituzionale (v. Corte cost., 9 luglio 1963, n. 118; 23 marzo 1981, n. 42; 22 novembre 1985, n. 303; 24 marzo 1986, n. 55; 24 giugno 1986, n. 156), la giurisprudenza di questa corte , dopo la sentenza delle Sezioni unite 9 aprite 1984 n. 2255, ha elaborato un orientamento ermeneutico in base al quale i provvedimenti del giudice delegato, e del tribunale nell'ambito del reclamo ex art. 26 cit., vanno distinti a seconda che riguardino atti interni alla procedura di carattere ordinatorio, inerenti alla gestione del patrimonio fallimentare, oppure, nei casi previsti dalla legge, abbiano le caratteristiche della definitività e della decisorietà, intese come idoneità a decidere su diritti soggettivi. Nel primo caso il decreto del giudice delegato è reclamabile al tribunale nel termine di tre giorni (decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento), e il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo non può formare oggetto di ricorso per cassazione nemmeno ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, appunto perché privo di natura decisoria (cfr., tra le altre, Cass., 30 luglio 1996, n. 6909; 22 gennaio 1996, n. 461; 10 marzo 1995, n. 2790; 21 settembre 1993, n- 9633). Nella seconda ipotesi, cioè quando si controverta su situazioni incidenti su diritti soggettivi, trovano applicazione le norme generali sui procedimenti camerali (artt. 737 - 742 bis c.p.c.), con le relative conseguenze sia sul termine per proporre il reclamo (dieci giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento che ne è oggetto), sia sulla possibilità di impugnare il decreto del tribunale , emesso in sede di reclamo, con ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione (Cass., 22 febbraio 1996, n. 140 l; 3 marzo 1995, n. 2433; 15 dicembre 1994, n. 10736; 28 gennaio 1994, n. 865).
Nella vicenda in esame il provvedimento del giudice delegato, intervenendo in materia di piano di riparto dell'attivo, aveva carattere decisorio e, dunque, rientrava nell'ambito della seconda ipotesi ora prospettata. Pertanto il termine per proporre il reclamo era di dieci giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento medesimo.
Ciò chiarito, va aggiunto che, essendo dedotto un error in procedendo (la presunta tardività del reclamo come causa dell'asserita inammissibilità dello stesso), questa corte deve prendere diretta cognizione degli atti, al fine di verificare la sussistenza o meno del vizio allegato.
Dagli atti risulta che la nota del curatore del fallimento "NU.VE. Costruzioni" s.r.l. - datata Brindisi, 30 aprile 1996 - con la quale si comunicava che il giudice delegato aveva disposto di dare esecuzione al precedente piano di riparto, depositato in cancelleria il 22 giugno 1995, pervenne all'avvocatura di sede dell'INAIL il 20 maggio 1996 (v. il timbro esistente sulla detta nota). Ancorché non personalmente indirizzata all'avv. Gentile, tale comunicazione può considerarsi sufficiente a far decorrere il termine a quo di dieci giorni per il reclamo, dato che, come si sottolinea nel provvedimento del tribunale, il difensore dell'istituto aveva eletto domicilio appunto presso la sede dell'avvocatura (evidentemente dell'istituto medesimo in Brindisi). Ma il termine di decorrenza è non già quello in cui la nota pervenne all'INAIL, bensì quello in cui pervenne all'avvocatura di sede dell'INAIL (del resto essa era indirizzata all'ufficio legale); e il detto termine, come si è posto in luce, coincide col 20 maggio 1996.
Il reclamo proposto dall'INAIL ex art. 26 L.F. avverso il decreto emesso dal giudice delegato (sempre secondo le risultanze degli atti: v. il timbro con sottoscrizione del cancelliere apposto a margine della prima pagina) fu depositato il 30 maggio 1996, cioè entro i dieci giorni, onde deve considerarsi tempestivo, restando in tali sensi corretta la prima parte del decreto del tribunale in questa sede impugnato.
Tale conclusione, tuttavia, non conduce all'accoglimento del ricorso, in quanto la pronunzia di rigetto rimane sorretta dalla seconda ratio decidendi, che si rivela invece conforme a diritto.
Invero il tribunale, con motivazione concisa ma idonea a chiarire le ragioni della decisione ( tanto più che si verte in tema di ricorso ex art. 111 Cost., con i limiti propri di tale mezzo d'impugnazione:
tra le altre, Cass., 28 marzo 1996, n. 2837, 19 gennaio 1996, n. 432;
11 marzo 1995, n. 2869; Sez. un., 24 settembre 1993, n. 9674), ha osservato che, alla data di deposito del piano di riparto in cancelleria (22 giugno 1995), non era stato ancora pronunziato alcun provvedimento in ordine all'ammissione tardiva proposta dall'INAIL (provvedimento emanato soltanto il 10 ottobre 1995), sicché, dovendosi fare riferimento esclusivamente alle annotazioni nello stato passivo fallimentare, il credito dell'istituto non poteva essere compreso nel piano di riparto oggetto del reclamo. Il ricorrente censura tale statuizione invocando l'art. 101 L.F. che, nel primo comma, consente ai creditori di chiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo "fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare"; e sottolineando che esso fin dal 30 novembre 1992 aveva depositato l'istanza di ammissione tardiva (quindi ben prima del progetto di ripartizione finale dell'attivo datato 20 giugno 1995). Ma nel caso in esame non è in discussione tale profilo, perché non si contesta il diritto del creditore di proporre l'istanza di ammissione tardiva o la tempestività di questa. Viene piuttosto in rilievo l'art. 112 della legge fallimentare, alla stregua del quale i creditori ammessi a norma dell'art. 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvi i diritti di prelazione.
Vero è che la norma aggiunge la proposizione secondo cui, se dalla sentenza pronunciata a norma dell'art. 101 risulta che il ritardo è dipeso da causa ad essi non imputabile, i creditori sono ammessi a prelevare sull'attivo non ripartito anche le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni. Ma, in primo luogo, nella specie non emergono l'accertamento e la pronuncia della suddetta sentenza. In secondo luogo, ove pur fosse stato accertato un ritardo non imputabile al creditore istante INAIL, quest'ultimo andrebbe ammesso all'eventuale prelievo sull'attivo non ripartito, ma resterebbe fermo il principio che il concorso può avere luogo soltanto dopo l'ammissione.
In altre parole, come già ritenuto da questa corte, il principio di cui all'art. 112 l. fall., che esclude il creditore tardivo dai riparti anteriori non solo alla sua domanda ma all'ammissione al passivo del suo credito, comporta che il detto creditore assume il doppio rischio della tardività della domanda e della durata del processo, tardivamente iniziato, processo che non blocca i riparti, parziali o finale, verificatisi nel corso della sua pendenza (così Cass., 9 settembre 1995, n. 9506, in motivazione; v. anche Cass., 6 maggio 1991, n. 4988). Non giova all'istituto ricorrente il richiamo all'art. 94 L.F., in base al quale la domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza dei termini per gli atti che non possono compiersi durante il fallimento. Detta norma, infatti, va letta in combinato disposto con il citato art. 112 L.F., che esclude l'efficacia retroattiva del provvedimento di ammissione. Nè può sostenersi che l'istituto avesse diritto a provvedimenti di salvaguardia del proprio credito, non ancora ammesso alla data del piano finale di riparto depositato in cancelleria il 22 giugno 1995 (a quella data occorre fare riferimento, poiché il successivo decreto del giudice delegato, che ha dato spunto al provvedimento poi impugnato in questa sede, era soltanto ripristinatorio di quel piano). Invero la domanda d'insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali (compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo), ne' comporta un obbligo di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, in quanto tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 della legge fallimentare, la cui previsione è da ritenere tassativa siccome derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare e perciò insuscettibile di applicazione analogica (Cass. , 28 agosto 1998, n. 8575; I^ marzo 1991, n. 2186). Conclusivamente, deve considerarsi corretta la statuizione del tribunale che ha imperniato la propria pronunzia sul rilievo che, alla data di deposito del piano di riparto in cancelleria, non era stato adottato ancora alcun provvedimento in ordine all'ammissione tardiva del credito dell'INAIL, in quanto il relativo provvedimento fu emanato soltanto il 10 ottobre 1995.
Pertanto il ricorso principale deve essere respinto. Il ricorso incidentale, ancorché vertente su questione pregiudiziale (la società Riello Bruciatori sostiene che il tribunale avrebbe errato nel disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri creditori, perché ciò si sarebbe risolto in una elusione del termine stabilito per la notifica del reclamo dopo il deposito di questo), essendo espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso - principale rimane assorbito dal rigetto di quest'ultimo, che fa venir meno l'interesse del ricorrente incidentale all'impugnazione.
Si ravvisano, infine, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale, compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di Cassazione. Depositato in Cancelleria il 19 Febbraio 1999