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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17642 - pubb. 30/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 25 Ottobre 1999, n. 11969. Est. Di Amato.

Fallimento - Accertamento del passivo - Avviso ai creditori - Omissione - Esecutività dello stato passivo - Impugnazione per Cassazione del creditore non convocato - Esclusione - Fondamento - Rimedi


Il decreto del giudice delegato di approvazione dello stato passivo è provvedimento privo di carattere decisorio rispetto ai crediti per cui non è presentata domanda di ammissione al passivo. Ne consegue che il creditore cui non sia stato fatto l'avviso ex art. 92 legge fallimentare. non è, per questa sola ragione, abilitato al ricorso per cassazione contro il detto decreto, mentre può proporre domanda di insinuazione tardiva al passivo senza esser pregiudicato, neppure per le spese. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -

Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -

Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -

Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -

Dott. Sergio DI AMATO - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

D.M.I. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso l'avvocato FRANCESCO GIORGIANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO S.I.A. SpA in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROYA VIALE GIULIO CESARE 14, presso l'avvocato IZZO CARLO GUGLIELMO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto del Tribunale di ROMA, emesso il 03/07/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/99 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;

udito per il resistente, l'Avvocato Izzo, che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 3 luglio 1997, emesso ai sensi dell'art. 97 l. fall., il giudice delegato al fallimento della s.p.a. S.I.A. ha dichiarato esecutivo lo stato passivo della procedura. Avverso detto decreto propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. la s.r.l. D.M.I.. In particolare, la ricorrente, premesso di non avere ricevuto l'avviso per la verifica, malgrado fosse creditrice della fallita società per cospicui importi, deduce la violazione degli artt. 89 e 92 l. fall. e lamenta che il mancato avviso non le aveva consentito di insinuare tempestivamente al passivo i suoi crediti e di interloquire, in sede di verificazione del passivo, sulle pretese creditorie dei terzi; inoltre, lamenta che la mancanza di una tempestiva ammissione al passivo aveva reso discutibile la sua legittimazione alla impugnazione di crediti ammessi. proposta, ai sensi dell'art. 100 l. fall., nei confronti di alcuni istituti di credito.

Il fallimento della s.p.a. S.I.A. resiste con controricorso ed ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Il decreto di esecutività dello stato passivo non ha carattere decisorio rispetto ai crediti per i quali non è stata presentata domanda di ammissione al passivo, e ciò indipendentemente dal fatto che il creditore abbia o meno ricevuto una rituale comunicazione dell'avviso previsto dall'art. 92 l. fall.. Il provvedimento in questione non decide alcunché in ordine all'esistenza, all'entità ed alla collocazione del credito per il quale manca una domanda di insinuazione; conseguentemente sul punto non si determina alcuna preclusione: è previsto che il creditore possa proporre domanda di insinuazione tardiva del suo credito ed anzi l'eventuale omissione o irritualità dell'avviso può essere invocata dal creditore per dimostrare, ai fini previsti dagli artt. 101, comma 4^, e 112 L. fall., che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. Il pregiudizio rappresentato dal ricorrente, e cioè il fatto di non trovarsi nella condizione di creditore ammesso al passivo e - secondo un orientamento della giurisprudenza e della dottrina sulla cui fondatezza questa Corte non si deve pronunciare - il conseguente possibile difetto di legittimazione alla impugnazione dei crediti ammessi, costituisce soltanto un effetto indiretto della formazione e della dichiarazione di esecutività di uno stato passivo che, per - mancanza della relativa domanda, non abbia preso in esame il preteso credito.

Nè si potrebbe configurare la lesione di un diritto processuale d'azione (sul quale v. Cass. 11 giugno 1997, n. 5235; Cass. 10 marzo 1997, n. 2141; Cass. 3 maggio 1991, n. 4839) conseguente all'omissione dell'avviso ai creditori compresi negli elenchi formati dal curatore, ai sensi dell'art. 89 l. fall., sulla scorta delle scritture contabili del fallito. Il decreto di esecutività, infatti, non contiene alcuna pronunzia sul diritto processuale d'azione del ricorrente, sotto il profilo della partecipazione alla verificazione del passivo, considerato che tale diritto, sia pure per la pretesa omissione dell'avviso, per la quale non sono previste nullità propagabili al decreto di esecutività, neppure è stato esercitato. Manca, in conclusione, il requisito (della decisorietà del provvedimento necessario per l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in lire 150.000, quanto agli onorari, in lire 2.500.000=.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 maggio 1999.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 1999