Esdebitazione: la condizione di soddisfacimento almeno parziale dei creditori
Cassazione civile, sez. I, 20 Aprile 2017, n. 9917. Est. Nappi.
Fallimento - Esdebitazione - Condizione di soddisfacimento almeno parziale dei creditori
In tema di procedimento di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall’art. 142 comma 2 L. fall. deve ritenersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto. (Barnaby Dosi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Barnaby Dosi
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