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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17589 - pubb. 30/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 15 Giugno 2006. Est. Gilardi.

Fallimento - Accertamento del passivo - Dichiarazioni tardive - Partecipazione alle ripartizioni precedenti - Ritardo dipeso da causa non imputabile al creditore - Fattispecie relativa a mutamento giurisprudenziale


I creditori ammessi a norma dell'art. 101 legge falliment. concorrono sulle ripartizioni anteriori alla loro ammissione solo se il "ritardo è dipeso da causa ad essi non imputabile". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non costituisca causa non imputabile un mutamento di indirizzo giurisprudenziale in ordine ad un principio peraltro già affermato da precedenti pronunce della stessa S.C.) (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Gabriella - Presidente -

Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -

Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LORENZI Gino, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adriana n. 15 presso lo studio dell'Avv. Emilio BELLAGRANDI, rappresentato e difeso dall'Avv. BONOMONTE Filippo in forza di procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO GANDOSSI & FOSSATI s.p.a.;

- intimato -

avverso il provvedimento pronunciato in sede di reclamo dal Tribunale Fallimentare di Milano in data 11 ottobre - 6 novembre 2001);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 6 marzo 2006 dal Dott. Gianfranco GILARDI;

udito per il ricorrente l'Avv. Filippo BONOMONTE;

udito per il P.M. il Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26 giugno 1984 il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento della s.p.a. Gandossi & Fossati. La s.r.l. Elbe depositava domanda di ammissione al passivo, che veniva accolta per L. 317.015.257 in via chirografaria e per L. 2.736.00 in via privilegiata.

Con atto del 7 luglio 1988 la s.r.l. Elbe cedeva il suo credito nei confronti del fallimento a Gino Lorenzi. Successivamente la Curatela fallimentare predisponeva alcuni progetti di ripartizione parziale delle attività fallimentari, ed in base ai progetti, che erano stati regolarmente approvati, effettuava al Lorenzi alcuni versamenti. Successivamente alla sentenza n. 6469/1998, con la quale la Corte di Cassazione aveva affermato essere necessario per il cessionario proporre domanda autonoma di ammissione al passivo, il Lorenzi presentava ricorso ai sensi dell'art. 101 L. Fall., ed in data 19 giugno 2001 il G.D. ammetteva al passivo del fallimento il credito del ricorrente per L. 317.015.257 in via chirografaria e per L. 2.736.00 in via privilegiata. 11 Curatore del fallimento chiedeva al G.D. l'autorizzazione a pagare al Lorenzi l'importo di L. 72.967.959, precedentemente accantonato in occasione del settimo piano di riparto parziale; ma l'istanza veniva respinta con la motivazione che nel settimo piano di riparto era stata disposta non l'attribuzione della somma, bensì il suo accantonamento,con la conseguenza che l'attribuzione avrebbe potuto aver luogo solo in occasione di un piano di riparto successivo, con possibilità degli altri creditori del fallimento di formulare osservazioni.

Rinnovata l'istanza da parte del curatore, il G.D. confermava con identica motivazione il provvedimento di diniego, ed il Tribunale, al quale era stato proposto reclamo, lo respingeva con provvedimento dell'11 ottobre - 6 novembre 2001, contro il quale il Lorenzi ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla L. Fall., art. 113, n. 2, avendo il Tribunale trascurato di considerare che esso

Lorenzi si trovò nella necessità di far ricorso alla procedura di cui all'art. 101 L. Fall. non per propria negligenza, ma in conseguenza del principio affermato da questa Corte con sentenza n. 6469 del 2 luglio 1998. Nella specie troverebbe pertanto applicazione il disposto dell'art. 112, seconda parte della L. Fall. (in base al quale, se dalla sentenza pronunciata a norma dell'art. 101 della stessa legge risulta che il ritardo nell'ammissione è dipeso da causa non imputabile ai creditori, questi sono ammessi a prelevare sull'attivo non ripartito anche le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni. Sotto altro profilo, il tribunale non ha considerato che anteriormente all'ammissione al passivo accertata con provvedimento in data 19 giugno 2001 del Giudice Delegato, il credito di cui si discute era già inserito nello stato passivo fallimentare, in quanto facente capo alla s.r.l. Elbe, con la conseguenza che nessun cambiamento o squilibrio poteva ritenersi intervenuto nello stato passivo, trattandosi invece di semplice modifica soggettiva nella persona del creditore. Peraltro al Lorenzi, quale cessionario del credito della s.r.l. Elbe, ben prima del 19 giugno 2001 il curatore fallimentare - in forza di altrettanti, piani di riparto parziale regolarmente approvati ai sensi di legge dagli organi fallimentari - aveva erogato somme consistenti dell'attivo fallimentare.

Il motivo è infondato. L'art. 112 L. Fall., posto dal Lorenzi a fondamento del ricorso ed applicabile alla presente fattispecie, dispone infanti testualmente che i creditori ammessi a norma dell'art. 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvi i diritti di prelazione. Se però dalla sentenza pronunciata a norma dell'articolo 101 risulta che "il ritardo è dipeso da causa ad essi non imputabile", i creditori sono ammessi a prelevare sull'attivo non ripartito anche le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni. Un mutamento di indirizzo giurisprudenziale non può all'evidenza configurare il concetto di "causa non imputabile" cui fa riferimento la norma. Peraltro il principio espresso da questa Corte con la sentenza 2 luglio 1998, n. 6469 (secondo cui il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare non dispensa il nuovo creditore dall'onere di presentare domanda di insinuazione ex art. 101 L. Fall., a prescindere dalla causa del subingresso (cessione di credito ovvero surrogazione "ex lege" in favore del terzo che abbia eseguito il pagamento), non costituiva un indirizzo nuovo, tali principi essendo stati già affermati in precedenti decisioni (cfr, ad esempio, Cass. 22 febbraio 1995, n. 1997; 9 dicembre 1991, n. 13221). Nè può assumere rilievo, in contrario, l'argomento che la cessione del credito abbia comportato una mera sostituzione soggettiva nel rapporto debitorio, poiché - come osservato sempre nella sentenza n. 6469/1998 - la definitiva ammissione al passivo fallimentare, risultando finalizzata alla realizzazione del concorso dei creditori patrimonio del fallito, postula una valutazione credito non nella sua astratta oggettività, ma riferita ad un ben determinato soggetto, la cui concreta individuazione non è irrilevante per il debitore che, in caso di errore, è esposto al rischio della mancata liberazione dall'obbligazione.

Sotto altro profilo - e come ben rilevato nel provvedimento impugnato - la domanda d'insinuazione tardiva di credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ne' comporta un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, posto che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 L. Fall. Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2006.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2006