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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17568 - pubb. 29/06/2017.

Dichiarazione di fallimento e sospensione ex art. 20 della l. n. 44 del 1999


Cassazione civile, sez. I, 20 Gennaio 2017, n. 1582. Est. Mercolino.

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Sospensione ex art. 20 della l. n. 44 del 1999 - Portata - Rilevanza sulla esigibilità dei singoli crediti attinti dal reato - Accertamento dello stato d'insolvenza - Doverosità - Conseguenze - Fattispecie


La disciplina dettata dai primi quattro commi dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999, mirando a realizzare, attraverso la sospensione dei termini sostanziali e processuali, rispettivamente, per il pagamento e per l’accertamento dei debiti pecuniari, un bilanciamento tra l'interesse dei creditori all'adempimento e l'esigenza di verificare il nesso eziologico tra la difficoltà dell'adempimento e la genesi criminale del debito, determina un'indubbia alterazione delle ordinarie relazioni civili, la cui operatività, pur trovando giustificazione nell'interesse pubblico alla tutela delle posizioni debitorie, deve ritenersi necessariamente circoscritta ad ipotesi tassative. Conseguentemente, la proposizione della domanda di elargizione delle provvidenze previste dalla legge in esame comporta il riconoscimento della sospensione prevista dall’art. 20, comma 1, con riguardo ai singoli crediti, ma non pregiudica il doveroso riscontro dello stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall., da valutarsi in relazione alla situazione generale dell'imprenditore, avendo riguardo alla sussistenza di altri inadempimenti o debiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, pur non negando la rilevanza della sospensione ad incidere sull’accertamento dello stato di insolvenza di una società, poi dichiarata fallita, ha ritenuto non provata l’applicabilità della sospensione ai crediti scaduti di detta società, nonché la capacità della stessa di far fronte con mezzi normali all’adempimento delle obbligazioni non colpite dalla predetta misura). (massima ufficiale)

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