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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17547 - pubb. 27/06/2017.

Contestazione del conto della gestione presentato dal curatore cessato per negligenza


Cassazione civile, sez. VI, 14 Gennaio 2016. Est. Scaldaferri.

Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Rendiconto del curatore - Giudizio di rendiconto nei confronti del curatore cessato - Mera contestazione di negligenza nella conduzione della procedura - Azione di responsabilità proposta in separato giudizio - Rapporto di pregiudizialità tra i due processi ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Fondamento


Qualora la curatela contesti il conto della gestione presentato dal curatore cessato per negligenza nella conduzione della procedura, senza, tuttavia, chiedere la sua condanna al risarcimento dello specifico danno così cagionato alla massa, il relativo giudizio, riguardando la sola domanda di non approvazione del rendiconto, non si pone in rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, ex art. 295 c.p.c., rispetto all'azione di responsabilità autonomamente proposta nei confronti del medesimo curatore, atteso che il giudice del rendiconto valuta la sussistenza della contestata negligenza in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, ai fini di quanto richiestogli, sicché l'eventuale sentenza di approvazione del rendiconto non preclude uno specifico autonomo accertamento da parte del giudice investito dell'azione di responsabilità. (massima ufficiale)

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