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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17519 - pubb. 21/06/2017.

Il DL 83/2015 ha attribuito al tribunale il sindacato sulla fattibilità economica del piano di concordato preventivo


Appello di Lecce, 26 Aprile 2017. Est. Orlando.

Concordato preventivo – Modifiche di cui al DL 83 del 2015 – Sindacato del tribunale – Fattibilità economica – Sussistenza


A seguito dell’introduzione, nel concordato liquidatorio, della percentuale minima di pagamento del venti per cento dell’ammontare complessivo dei creditori chirografari (art. 160, comma 4, legge fall.) e, con riferimento a tutti i tipi di concordato, dell’obbligo di assicurare un’utilità specifica ed economicamente valutabile (art. 161, comma 2, lett. e), la valutazione del giudice in ordine alla fattibilità del concordato preventivo  non è più limitata alla verifica della incompatibilità del piano con norme inderogabili (cd. fattibilità giuridica) od alla assoluta e manifesta inettitudine dello stesso a raggiungere gli obiettivi prefissati (cd. fattibilità economica); con le modifiche di cui al decreto legge n. 83 del 2015, sono stati, infatti, attribuiti al tribunale più penetranti poteri di indagine tra i quali, quello di verificare la fattibilità tout court del piano valutando tutti gli elementi a disposizione, senza alcun vincolo che non sia quello del canone del prudente apprezzamento di cui all’art. 116 c.p.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini


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