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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17516 - pubb. 21/06/2017.

Opposizione allo stato passivo e mancata indicazione, nel ricorso, dei mezzi istruttori


Cassazione civile, sez. VI, 06 Marzo 2017, n. 5596. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - Richiesta dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. - Inammissibilità - Mancata concessione del termine per il deposito di memorie conclusive - Violazione del diritto di difesa - Esclusione


Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, integralmente disciplinato dall’art. 99 l.fall., la mancata indicazione, nel ricorso, dei mezzi istruttori necessari a provare il fondamento della domanda comporta la decadenza dagli stessi, non emendabile con la concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. e, in particolare, di quello indicato al n. 2 della menzionata disposizione, previsto solo per consentire la replica e la richiesta di mezzi in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l’onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte. Né può invocarsi la violazione del diritto di difesa per la mancata concessione del termine per memorie conclusive ai sensi dell’art. 99, comma 11, l.fall., che può essere accordato, o meno, dal tribunale in base ad una valutazione discrezionale, avuto riguardo all'andamento del giudizio, che potrebbe anche rendere superflua un’appendice scritta. (massima ufficiale)

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