Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17487 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 18 Maggio 2017. .


Fallimento – Dichiarazione – Istanza di fallimento del pubblico ministero – Mancata partecipazione all’udienza – Rinuncia all’istanza – Esclusione



Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa sia stata assunta dal pubblico ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da tale condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare desistere all'istanza presentata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



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