Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17452 - pubb. 10/06/2017

Intermediazione finanziaria, adeguamento delle clausole contrattuali e onere della prova

Tribunale Genova, 05 Maggio 2017. Est. Lorenza Calcagno.


Obbligo di forma scritta - Adeguamento delle clausole contrattuali - Nullità sopravvenuta - Inesistenza - Onere della prova

Obbligo di forma scritta - Clausola contrattuale - Nullità - Inesistenza

Obblighi informativi - Risarcimento del danno - Onere della prova - Nesso di causa - Insussistenza

Risarcimento del danno - Onere della prova - Quantificazione del danno - CTU - Inammissibilità



In relazione all’obbligo di forma scritta ex art.23 TUF, la nullità non deve divenire un mero strumento formale, ma deve rispondere ai principi di tutela che lo strumento giuridico è diretto a difendere. In questa prospettiva, non può parlarsi di nullità in assenza di adeguamento a norme sopravvenute, in quanto i rapporti di investimento per loro natura sono rapporti di durata e dunque le norme incompatibili con quelle entrate in vigore successivamente devono ritenersi sostituite ex lege.

Ne consegue che è onere del cliente investitore specificare quali obblighi, introdotti ex novo dalla normativa del TUF 1998 e dal Regolamento di esecuzione Consob n. 11522/1998, non solo non trovavano rispondenza nelle clausole dei contratti quadro sottoscritti, ma non potevano ritenersi sostituite in via automatica ex lege a quelle preesistenti. (Nicola Scopsi) (Sabino Laudadio) (riproduzione riservata)

Non è configurabile un obbligo convenzionale di forma scritta qualora il contratto quadro preveda che “di norma” gli ordini siano impartiti per iscritto, non imponendo, quale conseguenza della mancata osservanza, della sanzione della nullità. (Nicola Scopsi) (Sabino Laudadio) (riproduzione riservata)

Come statuito dalla Cassazione con sentenza n.17138 del 17 agosto 2016, nei giudizi di risarcimento danni per lo svolgimento dei servizi di investimento, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta; dedotto l’inadempimento consistente nella violazione degli obblighi informativi, grava invece sul cliente investitore l’onere della prova del nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno, attraverso una analisi prognostica che si presta ad una prova da fornirsi sostanzialmente in via presuntiva.
Il fatto che (i) l’acquisto abbia riguardato obbligazioni Argentina emesse successivamente al default del 2001, dunque emesse da uno Stato la cui situazione di scarsa stabilità finanziario era fatto notorio; (ii) nel dossier titoli dell’investitore fosse presente un  altro investimento di notevole rilevanza in obbligazioni Argentina dimostra come la scelta di investire in obbligazioni di uno Stato con una economia di grande fragilità, alla quale corrispondevano titoli con elevato rendimento e costo minimo, sia stata consapevole e frutto di un’operazione complessa. Pertanto, se anche si dovesse giudicare l’inadempimento della banca agli obblighi informativi, si dovrebbe ritenere che non vi sono elementi per concludere che, se fosse stato correttamente informato, il cliente avrebbe desistito dall’investire. (Nicola Scopsi) (Sabino Laudadio) (riproduzione riservata)

È onere dell’attore dedurre in modo specifico l’ammontare del danno patito, non potendosi limitare ad affermare che, all’esito dell’adesione all’offerta di scambio, avrebbe ricevuto una somma irrisoria, definizione estremamente generica. Né a tale omissione può sopperirsi con una CTU, posto che avrebbe la funzione di sopperire alle carenze probatorie della parte. (Nicola Scopsi) (Sabino Laudadio) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Nicola Scopsi e Sabino Laudadio


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