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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17441 - pubb. 09/06/2017.

Interest Rate Swap, nullità relative e impossibilità di estendere il regime della prescrizione previsto per l’annullabilità


Appello di Torino, 19 Aprile 2017. Est. Grosso.

Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Nullità relative – Impossibilità di estendere il regime della prescrizione previsto per l’annullabilità

Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Contratto quadro – Illegittimità della sanatoria o convalida del contratto nullo

Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Differenziali negativi addebitati su conto corrente bancario con saldo negativo – Legittima la condanna alla ripetizione delle somme addebitate (o in alternativa la richiesta alla rideterminazione del saldo di conto)


Le c.d. nullità relative sono nullità soggette ad un particolare regime quanto alla legittimazione a farle valere, ma – a parte ciò – conservano i connotati tipici della nullità. Alle nullità relative non può, dunque, essere estesa una fattispecie completamente diversa quale quella dell’annullamento e della prescrizione della relativa azione. (Marco Dalla Zanna) (riproduzione riservata)

La nullità delle operazioni IRS si verifica nel momento in cui esse sono state compiute in difetto di contratto quadro e la successiva stipula di un contratto quadro non può rimediare a tale vizio. Com’è noto ex art. 1423 c.c. il contratto nullo non può essere convalidato e tale disposizione vale anche per c.d. nullità relative che appartengono pur sempre al genus della nullità e non dell’annullabilità. Inoltre, il fatto che dette operazioni siano state estinte anticipatamente non è per nulla incompatibile con la volontà di farne valere la nullità, ben potendo tale comportamento essere giustificato con la semplice intenzione di limitare le perdite. (Marco Dalla Zanna) (riproduzione riservata)

Deve essere confermata, in quanto corretta, la condanna della banca al pagamento (o meglio ripetizione) delle somme addebitate per differenziali negativi sul conto della cliente con saldo passivo di conto corrente. In detta ipotesi infatti il cliente rimarrà debitore della banca dello scoperto di conto corrente non ricalcolato (l’alternativa che si pone al giudicante è quella della rideterminazione del saldo del conto corrente, tenendo conto delle somme riconosciute a credito all’attore)”. (Marco Dalla Zanna) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Marco Dalla Zanna e Franco Fabiani


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