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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17440 - pubb. 09/06/2017.

L’essenzialità del termine non rileva ai fini della responsabilità per ritardato adempimento


Tribunale di Taranto, 23 Marzo 2017. Est. Casarano.

Adempimento – Ritardo – Essenzialità del termine – Irrilevanza – Danno risarcibile – Maggiore imposta dovuta a seguito di intervento normativo – Esclusione


L’essenzialità del termine rileva quando si deve decidere della risoluzione del contratto. Mentre qualora l’attore chiede il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell’adempimento della prestazione, non rileva l’art.1457 c.c. bensì le norme sull’inesatto adempimento, e sul risarcimento dei danni conseguenti, e cioè gli artt.1218 e 1223 c.c..
Ai sensi dell’art.1225 c.c., quando non ricorre il dolo va esclusa dal danno risarcibile la maggiore somma versata a seguito dell’intervento normativo che ha imposto maggiori oneri fiscali. [Nella fattispecie, l’acquirente di un immobile aveva chiesto il risarcimento, fra l’altro, della maggiore imposta pagata a seguito dell’aumento delle imposte verificatosi successivamente alla scadenza del termine pattuito per la stipula del contratto definitivo di compravendita.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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