Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17439 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 01 Giugno 2016. .


Finanziamenti dei soci – Rimborso – Postergazione – Dovere dell’amministratore di eccepire la condizione di inesigibilità del credito derivante dalla postergazione – Responsabilità dell’amministratore



L'amministratore di una società di capitale risponde della restituzione di un finanziamento e, dunque, del pagamento relativo ad un debito della società nel caso in cui egli abbia proceduto al rimborso di un credito da egli stesso vantato nei confronti della società (e sempre che non si tratti di un credito relativo al compenso "congruo" dell'amministratore medesimo), oltre che nel caso in cui egli abbia proceduto alla restituzione di un finanziamento del socio, anche nei casi in cui sarebbe stato suo onere eccepire la postergazione ai sensi dell'art. 2467. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)