Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17410 - pubb. 06/06/2017

Gli alimenti versati dai nonni non comportano diminuzione dell’assegno di mantenimento dovuto dal coniuge

Tribunale Taranto, 22 Febbraio 2017. Est. Casarano.


Separazione dei coniugi – Assegno di mantenimento – Riduzione a seguito di versamento di assegno alimentare da parte di terzi obbligati – Esclusione



È vero che in linea di principio l’assegno di mantenimento gravante sul coniuge ex art.147 c.c. comprende una quota a titolo di alimenti, nel senso che il primo ha un contenuto più ampio rispetto al secondo, dovendo garantire non solo i bisogni primari ma, pur se entro certi limiti, lo stesso tenore di vita proprio del periodo di convivenza famigliare prima della separazione.
Tuttavia, se la limitata entità dell’assegno di mantenimento è tale che nonostante il suo pagamento l’avente diritto non cessa di versare in stato di bisogno, posto che l’art.441, II co,, c.c., prevede espressamente che sia ipotizzabile un cumulo di assegni alimentari a carico di più obbligati, è da ritenere inammissibile l’eccezione di parziale estinzione del debito da mantenimento per l’avvenuto pagamento di assegni alimentari da parte dei nonni ex art.433 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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