Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17357 - pubb. 31/05/2017

Interruzione automatica del processo e onere di riassunzione ad opera della parte non fallita a prescindere dall'interruzione

Cassazione civile, sez. VI, 01 Marzo 2017, n. 5288. Est. Magda Cristiano.


Fallimento - Effetti - Per il fallito - Rapporti processuali - Art. 43, comma 3, l.fall. - Interruzione automatica del processo in corso - Configurabilità - Onere di riassumere il processo ad opera della parte non fallita a prescindere dall'interruzione - Esclusione



L’art. 43, comma 3, l.fall. va interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c., nel senso, cioè, che è automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall'evento, ma non anche nel senso che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata, o meno, dichiarata. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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