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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17353 - pubb. 30/05/2017.

Opposizione allo stato passivo e compensazione delle spese processuali


Cassazione civile, sez. VI, 21 Febbraio 2017, n. 4521. Est. Genovese.

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - Compensazione parziale o per intero delle spese in assenza di reciproca soccombenza - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità - Procedimento di opposizione allo stato passivo - Applicabilità


Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non diversamente che nel giudizio ordinario di cognizione, la compensazione delle spese processuali, in assenza di una reciproca soccombenza tra le parti, è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione del decreto. (massima ufficiale)

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