Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17323 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 27 Aprile 2017. .


Contratti di intermediazione finanziaria - Responsabilità dell'intermediario - Violazione degli obblighi informativi nei confronti di investitore non qualificato o professionale - Concorso di colpa di quest'ultimo per omessa raccolta "aliunde" di informazioni sulla rischiosità dell'investimento - Configurabilità - Esclusione - Fondamento



Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo, nella produzione del danno, per non essersi informato "aliunde" della rischiosità dell'acquisto, atteso che lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte.
(massima ufficiale)