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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17267 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 20 Aprile 2017. .

Fallimento – Concorso della banca nel ricorso abusivo al credito – Responsabilità solidale – Legittimazione del curatore – Sussistenza


Il curatore fallimentare è legittimato ad agire ai sensi dell'art. 146 della legge fall., in correlazione con l'art. 2393 cod. civ., nei confronti della banca, ove la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della predetta società (Cass. 13413/10).

Una simile precisazione è in linea con quanto dalle stesse sezioni unite implicitamente paventato (sentenze nn. 7029/2006, 7030/2006, 7031/2006) mercé l'affermazione, in quella sede rilevante, di novità di una domanda del genere, a fronte di quella risarcitoria da abusiva concessione di credito con lo scopo di mantenere artificiosamente in vita la società decotta.

Invero diversa è la conclusione ove il fallimento deduca a fondamento della sua pretesa la responsabilità del finanziatore verso il soggetto finanziato per il pregiudizio diretto e immediato causato al patrimonio di questo dall'attività di finanziamento, quale presupposto dell'azione che al curatore spetta come successore nei rapporti del fallito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)