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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17225 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 16 Agosto 2016. .

Scissione societaria – Inefficacia e revocabilità ex artt. 64, 67 l.f. e 2901 c.c. – Responsabilità solidale con la società scissa – Irrilevanza


E' invero principio di diritto affatto pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il compimento di un atto di disposizione del proprio patrimonio, comportante diminuzione della garanzia di cui all'art. 2740 c.c., da parte di un coobbligato solidale facoltizza il creditore ad esercitare contro di lui l'azione revocatoria, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento, dal momento che la solidarietà dal lato passivo per l'adempimento di un’obbligazione pecuniaria determina una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi fra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l’oggetto della prestazione, tanto che il creditore ha la facoltà (art. 1292 c.c.) di scegliere il condebitore solidale cui chiedere l'integrale adempimento (potendo anche rinunciare alla solidarietà nei confronti di uno dei condebitori), con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito (Cass. 1 agosto 1960, n. 2264; Cass. 13 marzo 1987, n. 2623; Cass. 21 novembre 1990, n. 11251; Cass, 22 marzo 2011, n. 6486).

Facendo applicazione di tale principio, è dunque irrilevante, in funzione dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, che dalla scissione sia derivata in capo alle beneficiarie dell'operazione la solidarietà dal lato passivo di diritto speciale prevista dal citato art. 2506-quater, ultimo comma, c.c.

In conclusione, le norme rispettivamente recate dagli artt. 2504-quater, 2506-ter, ultimo comma (opposizione alla progettata scissione da parte dei creditori delle società scindende), 2506-quater, ultimo comma (solidarietà di diritto speciale delle beneficiarie per le obbligazioni della scissa anteriori alla scissione), 2504-quater, 2506ter, ultimo comma (divieto di pronunciare l'invalidità della scissione) non sono di ostacolo all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)