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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17223 - pubb. 12/05/2017.

Inefficacia e revocabilità ex artt. 64, 67 l.f. e 2901 c.c. dell’atto di scissione


Tribunale di Roma, 16 Agosto 2016. Est. Vannucci.

Scissione societaria – Inefficacia e revocabilità ex artt. 64, 67 l.f. e 2901 c.c.

Scissione societaria – Inefficacia e revocabilità ex artt. 64, 67 l.f. e 2901 c.c. – Responsabilità solidale con la società scissa – Irrilevanza


Ai fini della valutazione della inefficacia della scissione ai sensi dell’art. 64 legge fall., alla luce del chiaro contenuto precettivo recato dal primo comma dell'art. 2506 c.c. (sostanzialmente non dissimile da quello dell'art. 2504-septies c.c., nel testo anteriore alla riforma del diritto delle società del 2003), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società beneficiaria, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte di detta società di valori prima non esistenti nel suo patrimonio; e ciò, per effetto della manifestazione di volontà unilaterale della società scissa contenuta nell'atto di scissione (in questo senso, cfr., in riferimento alla disciplina legale in vigore prima della riforma, Cass. 13 aprile 2012, n. 5874).

L'operazione straordinaria in questione, certamente di natura organizzativa, ha dunque quale effetto normale quello del mutamento della titolarità soggettiva (dalla scissa alla beneficiaria) di una parte del patrimonio della società che l'operazione ha deciso: l'atto di scissione è, sotto questo profilo, atto dispositivo ed è, quindi, revocabile (recte, relativamente inefficace per i creditori, anche di massa, della società scissa), ricorrendone i rispettivi presupposti, tanto ai sensi degli artt. 64 e 67  legge fall., quanto ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Alla declaratoria giudiziale di inefficacia pronunziata in applicazione dell'una ovvero dell'altra delle disposizioni di legge citate non è di ostacolo il divieto di pronunciare l'invalidità dell'atto di scissione, imposto al giudice 2504-quater c.c, (applicabile per effetto del rinvio recettizio formale a tale disposizione di legge contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2506-ter c.c.).

Invero, la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo consistito nell'assegnazione alla società beneficiaria di parte del patrimonio della società scissa non interferisce sulla validità dell'atto di scissione bensì, in considerazione della natura relativa dei suoi effetti, consente ai creditori della società scissa ovvero al curatore del fallimento della società scissa di recuperare all'attivo del fallimento i beni che dal patrimonio dello scissa sono usciti (nel caso di pronuncia ex art. 64 legge fall. ovvero ex art. 67 oppure, ottenuta declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., di esercitare sui beni stessi, appartenenti alla società beneficiaria, azione esecutiva ex art. 2902 c.c. (del resto, da tempo la giurisprudenza di legittimità è costare nell'affermare il principio della non interferenza sulla validità dell'atto costitutivo di società di capitali dell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto il conferimento di beni in tale società da parte di una delle parti del contratto sociale: in questo senso, cfr. Cass. 11 marzo 1995, n. 2817; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1804; Cass. 22 ottobre 2013, n. 23891). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

E' invero principio di diritto affatto pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il compimento di un atto di disposizione del proprio patrimonio, comportante diminuzione della garanzia di cui all'art. 2740 c.c., da parte di un coobbligato solidale facoltizza il creditore ad esercitare contro di lui l'azione revocatoria, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento, dal momento che la solidarietà dal lato passivo per l'adempimento di un’obbligazione pecuniaria determina una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi fra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l’oggetto della prestazione, tanto che il creditore ha la facoltà (art. 1292 c.c.) di scegliere il condebitore solidale cui chiedere l'integrale adempimento (potendo anche rinunciare alla solidarietà nei confronti di uno dei condebitori), con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito (Cass. 1 agosto 1960, n. 2264; Cass. 13 marzo 1987, n. 2623; Cass. 21 novembre 1990, n. 11251; Cass, 22 marzo 2011, n. 6486).

Facendo applicazione di tale principio, è dunque irrilevante, in funzione dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, che dalla scissione sia derivata in capo alle beneficiarie dell'operazione la solidarietà dal lato passivo di diritto speciale prevista dal citato art. 2506-quater, ultimo comma, c.c.

In conclusione, le norme rispettivamente recate dagli artt. 2504-quater, 2506-ter, ultimo comma (opposizione alla progettata scissione da parte dei creditori delle società scindende), 2506-quater, ultimo comma (solidarietà di diritto speciale delle beneficiarie per le obbligazioni della scissa anteriori alla scissione), 2504-quater, 2506ter, ultimo comma (divieto di pronunciare l'invalidità della scissione) non sono di ostacolo all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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