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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17184 - pubb. 06/05/2017.

Uso esclusivo del lastrico di copertura dell'edificio da parte del proprietario dell'appartamento sottostante


Cassazione civile, sez. II, 10 Marzo 2017, n. 6253. Est. Parziale.

Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) – Parti comuni dell'edificio – Lastrico solare in uso esclusivo – Collegamento con il sottostante appartamento dell’usuario, mediante taglio delle travi del solaio e realizzazione di un’apertura coperta da bussola – Alterazione della cosa comune – Esclusione – Condizioni


Il condomino che abbia in uso esclusivo il lastrico di copertura dell'edificio e che sia proprietario dell'appartamento sottostante ad esso può, ove siano rispettati i limiti ex art. 1102 c.c., collegare l'uno e l'altro mediante il taglio delle travi e la realizzazione di un'apertura nel solaio, con sovrastante bussola, non potendosi ritenere, salvo inibire qualsiasi intervento sulla cosa comune, che l'esecuzione di tali opere, necessarie alla realizzazione del collegamento, di per sé violi detti limiti e dovendosi, invece, verificare se da esse derivi un’alterazione della cosa comune che ne impedisca l’uso, come ad esempio, una diminuzione della funzione di copertura o della sicurezza statica del solaio. (massima ufficiale)

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