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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17158 - pubb. 03/05/2017.

Ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario con compensazione


Cassazione civile, sez. I, 31 Ottobre 2016, n. 22044. Est. Terrusi.

Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione - Credito - Deduzione della compensazione ed insinuazione al passivo del credito residuo - Decreto di esecutività dello stato passivo - Conseguenze - Parziale estinzione del credito originario - Effetti - Preclusione endofallimentare - Fondamento


Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione. (massima ufficiale)

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