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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17156 - pubb. 03/05/2017.

L’indipendenza del professionista attestatore


Cassazione civile, sez. VI, 19 Aprile 2017. Est. Maria Acierno.

Concordato preventivo – Professionista attestatore – Requisiti – Indipendenza – Fattispecie


Lo svolgimento di qualsiasi attività libero professionale in favore della società proponente il concordato costituisce motivo di incompatibilità con l’ufficio di professionista attestatore, in quanto la norma, laddove prevede che "in ogni caso" il professionista attestatore non deve aver svolto attività professionale in favore del proponente il concordato, esclude ogni eccezione e non consente alcun margine di valutazione.

Allo stesso modo, non può assumere detto incarico colui che condivida uno studio professionale con il professionista incaricato dal debitore di assisterlo in occasione della presentazione della domanda di concordato e sia, pertanto, a suo volta creditore.

La violazione dell'indipendenza del professionista attestatore è un vizio radicale, che impedisce al professionista di svolgere in maniera adeguata la propria funzione, di essere ed apparire una figura di garanzia nell'interesse, oltre che del proponente il concordato, di ogni singolo creditore e dell'intera procedura. La sanzione, anche a tutela degli interessi pubblicistici sottesi alla procedura, non può pertanto essere diversa dall'inammissibilità della proposta di concordato preventivo ex art. 162, comma 2, legge fall. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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