Successione dell'impresa designata dal Fondo di garanzia alla società assicuratrice in liquidazione coatta
Cassazione civile, sez. III, 25 Ottobre 2016. Est. Antonietta Scrima.
Assicurazione - Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Procedimenti concorsuali a carico dell'assicuratore (effetti) - Società di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa - Impresa designata - Successione a titolo particolare nel processo - Conseguenze - Possibilità di avvalersi della prescrizione già eccepita dalla prima - Sussistenza
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la successione "ope legis" dell'impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada alla società assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa determina una successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111, comma 3, c.p.c., per effetto della quale l'impresa designata può avvalersi anche dell'eccezione di prescrizione già proposta dalla società assicuratrice. (massima ufficiale)