Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17115 - pubb. 27/04/2017

Nella terza memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c. non è ammissibile lo svolgimento di attività assertiva e di replica non strettamente istruttoria

Tribunale Milano, 11 Marzo 2016. Est. Vannicelli.


Processo civile – Art. 183 comma VI c.p.c. – Terza memoria – Funzione – Violazione – Inammissibilità – Sussiste (art. 183 c.p.c.)



La terza memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c. è inammissibile nella parte in cui sia dedicata non alla contestazione della rilevanza e ammissibilità delle istanze istruttorie delle controparti e alla subordinata richiesta di prova contraria, bensì a una ulteriore controreplica alle repliche che le controparti, nelle loro seconde memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c., abbiano rivolto alla prima memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c. (Stefano Ferrero) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Stefano Ferrero del Foro di Milano


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