Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17079 - pubb. 12/04/2017

Natura funzionale (e prededuzione) dei crediti per servizi e forniture maturati dopo l'omologa del concordato

Tribunale Como, 08 Marzo 2017. Est. Mancini.


Concordato preventivo – Crediti per servizi e forniture maturati dopo l'omologa del concordato – Natura funzionale alla procedura – Espressa previsione nell'ambito dei cd. oneri concordatari – Necessità



I crediti per servizi e forniture (nel caso di specie informatiche) maturati dopo l'omologa del concordato non possono considerarsi tout court funzionali alla procedura in difetto di una loro espressa previsione nell'ambito dei cd. oneri concordatari (quelli necessari perché il concordato potesse trovare esecuzione) all'interno del piano originariamente proposto dalla società debitrice e poi sottoposto, unitamente alla proposta, all'approvazione dei creditori.

Non vale, infatti, a rendere prededucibili tutti i crediti maturati dopo l'omologa della procedura la circostanza che nel piano di concordato o nella integrazione della relazione del commissario giudiziale ex art 172 legge fall. il creditore sia indicato quale creditore strategico, trattandosi di ricognizione delle modalità con cui il proponente intendeva assicurare l'adempimento dell'onere concordatario assunto con la proposta da sottoporre all'approvazione dei creditori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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