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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1699 - pubb. 05/05/2009.

Commissario giudiziale e curatore, distinzione dei due compensi


Cassazione civile, sez. I, 18 Febbraio 2009. Est. Plenteda.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso - Successione del fallimento al concordato preventivo - Compenso del curatore e del commissario giudiziale - Liquidazione unitaria - Esclusione - Fondamento - Distinzione delle relative attività - Diversità dei criteri di liquidazione - Sussistenza - Principio di unitarietà delle procedure concorsuali - Applicabilità - Esclusione.


Nel caso in cui al concordato preventivo faccia seguito il fallimento, la legge assegna al commissario un compenso distinto e autonomo rispetto a quello che viene corrisposto al curatore del fallimento sopravvenuto, diverse essendo le attività cui sono tenuti rispettivamente i due organi, così come diversi sono i criteri di liquidazione del compenso, i quali, nel concordato preventivo con garanzia, fanno riferimento,ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.m. n. 570 del 1992, all'attivo ed al passivo risultanti dall'inventario; ne consegue che, al fine predetto, non si applica il principio di unitarietà delle procedure concorsuali, il quale opera invece all'interno di ciascuna di esse, quando vi sia successione di più commissari giudiziali o più curatori fallimentari, avendo per quell'ipotesi la legge considerato un solo compenso, frazionabile in base all'opera prestata da ciascuno. (Nell'affermare detto principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, al commissario giudiziale - tra l'altro non nominato anche curatore nel successivo fallimento - aveva riconosciuto un compenso "pro parte", tenuto conto dell'attivo realizzato e del passivo accertato). (fonte CED – Corte di Cassazione)

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