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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16986 - pubb. 29/03/2017.

Consecuzione di procedure e revocatoria dell'atto personale del socio fallito


Tribunale di Rimini, 12 Luglio 2016. Est. Bernardi.

Procedure concorsuali – Concordato dichiarato inammissibile e successivo fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili – Consecuzione delle procedure – Fondo patrimoniale su beni del socio illimitatamente responsabile – Debiti sociali – Retrodatazione del periodo sospetto dal deposito della domanda di concordato con riserva e non dalla dichiarazione di fallimento del socio ex art. 147 l. fall. – Sussistenza


Nel caso in cui, dopo l'ammissione di una società di persone al concordato preventivo, segua la dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci illimitatamente responsabili ex art. 147 l. fall., il termine di cui all'art. 67 l. fall. per l'esercizio dell'azione revocatoria dell'atto personale del socio fallito decorre dal deposito della domanda di concordato della società alla prima procedura concorsuale, e non dalla data della sentenza di fallimento del socio, ogniqualvolta si tratti di debiti sociali (cfr. Cass. 2012/2335), come confermato da  Cass. 2016/7324 che disattende detto principio per la sola ipotesi di debiti personali del socio. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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