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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16970 - pubb. 28/03/2017.

Dichiarazione di fallimento e notifica a mezzo PEC nei termini conosciuta dalla fallenda dopo la data della comparizione


Cassazione civile, sez. VI, 22 Marzo 2017. Est. Bisogni.

Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Notifica a mezzo PEC nei termini previsti ma conosciuta dalla fallenda solo dopo la data della comparizione – Diritto di difesa


La notifica del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione, avvenuta a mezzo PEC nei termini previsti ma conosciuta dalla fallenda solo dopo la data della comparizione (avendo solo tardivamente questa provveduto all'effettiva apertura della casella di posta certificata), non compromette il diritto di difesa della fallenda atteso che sia la notifica al domicilio sia quella telematica si fondano sullo stesso principio di fondo che è quello della conoscibilità dell'atto secondo un criterio di ordinaria diligenza del destinatario (circa il costante controllo degli atti ricevuti presso il domicilio reale o telematico). Il sistema vigente, inoltre, non prevede la necessità di una certificazione di conformità all'originale degli atti da parte del cancelliere. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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