Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16968 - pubb. 28/03/2017

Diritto di voto dei creditori privilegiati pagati oltre l’anno dall’omologazione del concordato preventivo

Tribunale Busto Arsizio, 08 Marzo 2017. Pres., est. Lualdi.


Concordato preventivo – Diritto di voto – Voto dei creditori privilegiati per i quali è previsto il pagamento oltre l’anno dall’omologazione – Determinazione ed incidenza del voto



Ai fini delle operazioni di voto, che dovranno necessariamente interessare anche le classi dei creditori di rango privilegiato per cui è previsto il pagamento entro un periodo superiore all’anno di moratoria ex art. 186-bis, comma 2, lett. c) legge fall., non è condivisibile il principio affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale la “misura” del voto sarebbe parametrata all’entità della perdita subita per il ritardato pagamento (ultra annuale), ovviamente nella misura in cui tale perdita economica non sia neutralizzata dal riconoscimento degli interessi pure previsti nella proposta.

Il quadro sistematico di riferimento, in particolare l’art. 177, comma 2, parte seconda (rinuncia totale o parziale della prelazione per la parte di credito non coperta da garanzia) e l’art. 177, comma 3, (soddisfazione non integrale del credito privilegiato) sembrano infatti ancorare il diritto di voto non tanto alla misura della perdita economica (il voto viene espresso per l’intero credito nominale degradato e non per la parte rimasta insoddisfatta e costituente quindi il sacrificio patrimoniale) quanto a quella parte di credito il cui regime ordinario muta per effetto dell’ammissione del debitore alla procedura concordataria. Il pagamento oltre l’anno del creditore privilegiato comporta dunque il mutamento del regime giuridico dell’intero credito che muta appunto per l’effetto del concordato.

L’espresso dettato normativo dell’art. 186 bis, comma 2, lett. c) legge fall. peraltro non prevede il voto per quella parte di credito destinata ad essere dilazionata entro l’anno (pur mutando anch’esso il regime giuridico) con la conseguenza che l’entità del voto dovrà essere parametrata esclusivamente a quella parte di credito privilegiato dilazionata oltre l’anno. (Matteo Lamperti) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione degli Avv.ti Filippo Canepa e Matteo Lamperti


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