Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1695 - pubb. 05/05/2009

Nuovi poteri del comitato dei creditori e questione di costituzionalità

Corte Costituzionale, 07 Novembre 2008, n. 365. .


Fallimento – Organi della procedura – Giudice delegato e del comitato dei creditori – Potere di autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione – Questione di legittimità costituzionale – Inammissibilità.



Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale i)degli artt. 35 e 41, commi primo e quarto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituiti dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che, affinché il curatore fallimentare possa effettuare atti di straordinaria amministrazione, sia necessaria la previa autorizzazione del comitato dei creditori e non più quella del giudice delegato, così come era, invece, previsto anteriormente alla riforma della procedure concorsuali realizzata con il d.lgs. n. 5 del 2006 e ii)dell'art. 35 del r.d. n. 267 del 1942, come sostituito dal d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui, pur prevedendo che il curatore del fallimento, in caso di effettuazione di atti di straordinaria amministrazione il cui valore sia superiore a cinquantamila euro, o in ogni caso per le transazioni, debba previamente informare il giudice delegato, non attribuisce a quest'ultimo, ove ravvisi ipotesi di illegittimità formale o sostanziale dell'atto in questione, il potere di inibirne il compimento.


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