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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16908 - pubb. 16/03/2017.

Prededuzione per i canoni di leasing


Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2016, n. 9995. Est. Magda Cristiano.

Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Effetti - Opposizione allo stato passivo - Canoni dei contratti di leasing stipulati dalla "società in bonis" rimasti insoluti nel periodo anteriore all'apertura di concordato preventivo e fino al suo fallimento - Prededucibilità - Condizione - Previsione nel piano allegato alla proposta - Necessità - Fondamento


In tema di opposizione allo stato passivo, i crediti maturati per canoni di contratti di leasing, stipulati dalla "società in bonis", rimasti insoluti nel periodo anteriore alla sua ammissione ad una procedura di concordato preventivo e fino al fallimento della società stessa, possono essere soddisfatti in prededuzione, ex art. 111 l.fall., nel successivo fallimento, ove siano esposti già nel piano analitico allegato alla proposta ai sensi dell'art. 161, comma 2, l. fall., secondo un principio generale che può ricavarsi dall'art. 182-quater, comma 2, l. fall., atteso che solo una preventiva indicazione in seno alla proposta concordataria del novero e dell'ammontare dei "debiti della massa" consente ai creditori ammessi al voto le necessarie valutazioni sulla sua convenienza, nonché di formulare una ragionevole prognosi sulle possibilità di effettivo adempimento. (massima ufficiale)

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