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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1689 - pubb. 04/05/2009.

Termine di omologa del concordato preventivo e sospensione feriale


Cassazione civile, sez. I, 04 Febbraio 2009. Est. Panebianco.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Approvazione - Omologazione - In genere - Durata del procedimento - Termine ex art. 181 legge fall. - Perentorietà - Esclusione - Fondamento - Applicabilità della sospensione feriale - Sussistenza - Fondamento.


La durata del procedimento di omologazione del concordato preventivo non è assoggettata ad un termine perentorio, in quanto l'art. 181 legge fall. - nel testo novellato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella legge n. 80 del 2005 - pur prevedendo che il relativo decreto intervenga entro sei mesi dal deposito del ricorso (termine prorogabile per una sola volta e per sessanta giorni), non dichiara espressamente perentorio tale termine, nonostante le esigenze di speditezza cui il procedimento si deve informare; inoltre, al medesimo procedimento si applica anche la sospensione feriale dei termini processuali, sia per la natura eccezionale delle deroghe a tale principio (limitate, nella materia fallimentare, ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento e per la relativa revoca), sia per i limiti con cui tali deroghe sono disciplinate nell'art. 36 bis legge fall., che ne circoscrive la portata solo ai termini processuali inerenti ai procedimenti di cui agli artt. 26 e 36 legge fall. (fonte CED – Corte di Cassazione)

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